Art. 17. Direzione di Centro nazionale 1. L'incarico di direttore di Centro nazionale e' conferito con provvedimento del presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione. 2. Il direttore del Centro nazionale assicura il funzionamento scientifico ed organizzativo della struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, e ne e' responsabile di fronte al Presidente ed al direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine: a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza del Centro, in conformita' al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del presidente; b) formula la proposta di articolazione del Centro in reparti; c) adotta gli atti di competenza del Centro e ne e' responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del Centro; e' responsabile dell'andamento della gestione del Centro; d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento del Centro. 3. Il direttore del Centro nazionale e' scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle universita' o tra i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica internazionale. I professori universitari possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre all'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza. 4. L'incarico e' a tempo determinato, di durata triennale ed e' rinnovabile. L'indennita' di carica e' stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale. 5. L'incarico e' incompatibile con quello di membro del consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico, con la direzione di altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Universita' e di enti e organismi, pubblici e privati. 6. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, l'incarico di direttore di Centro nazionale puo' essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta. 7. Il direttore di centro nazionale, per l'attivita' amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al centro del direttore generale, sentiti i direttori centrali. 8. Compatibilmente con i carichi di lavoro, si puo' disporre che un unico contingente di personale amministrativo disimpegni le attivita' amministrative e contabili di piu' Centri nazionali.