Art. 18. Consiglio di Centro nazionale 1. Nell'ambito di ciascun centro nazionale e' istituito un consiglio di Centro nazionale, con il compito di formulare al direttore del Centro proposte concernenti i programmi di attivita' di ricerca e l'organizzazione del lavoro all'interno del centro. 2. Il consiglio di Centro nazionale e' costituito dal direttore del centro che lo presiede, dai direttori di reparto e da due componenti in servizio presso il Centro appartenenti ai diversi livelli del profilo di ricercatore e/o tecnologo e da un rappresentante degli altri profili, eletti da tutti i dipendenti in servizio presso il Centro stesso. 3. Il consiglio di Centro nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.