Art. 18.
                    Consiglio di Centro nazionale
    1.  Nell'ambito  di  ciascun  centro  nazionale  e'  istituito un
consiglio  di  Centro  nazionale,  con  il  compito  di  formulare al
direttore del Centro proposte concernenti i programmi di attivita' di
ricerca e l'organizzazione del lavoro all'interno del centro.
    2.  Il  consiglio di Centro nazionale e' costituito dal direttore
del  centro  che  lo  presiede,  dai  direttori  di  reparto e da due
componenti  in  servizio  presso  il  Centro  appartenenti ai diversi
livelli   del   profilo   di   ricercatore  e/o  tecnologo  e  da  un
rappresentante  degli  altri profili, eletti da tutti i dipendenti in
servizio presso il Centro stesso.
    3.  Il consiglio di Centro nazionale si riunisce almeno due volte
l'anno.