Art. 19. Direzione di reparto 1. L'incarico di direttore di reparto e' conferito, sentito il direttore del Dipartimento, con provvedimento del presidente, ad un dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo tecnologo. 2. Il direttore di reparto e' responsabile del reparto cui e' preposto e risponde al direttore del Dipartimento delle specifiche attivita' di ricerca, controllo e consulenza svolte dal reparto medesimo. 3. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. 4. L'incarico puo' essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il direttore di Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.