Art. 19.
                        Direzione di reparto
    1.  L'incarico  di  direttore di reparto e' conferito, sentito il
direttore  del  Dipartimento, con provvedimento del presidente, ad un
dipendente  dell'I.S.S.  con  profilo  di  dirigente  di ricerca o di
dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo tecnologo.
    2.  Il  direttore  di  reparto e' responsabile del reparto cui e'
preposto  e  risponde  al direttore del Dipartimento delle specifiche
attivita'  di  ricerca,  controllo  e  consulenza  svolte dal reparto
medesimo.
    3. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
    4.  L'incarico  puo'  essere  revocato,  prima della sua naturale
scadenza,  dal  presidente, sentito il direttore di Dipartimento, nel
caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione
negativa  dell'attivita'  svolta;  nel  procedimento  di  revoca deve
essere  osservato  il  principio della partecipazione al procedimento
del   diretto   interessato,   attraverso   la  contestazione  ed  il
contraddittorio   da   realizzare  in  tempi  certi  e  brevi.  Detta
valutazione  negativa  non puo' riguardare i risultati dell'attivita'
di ricerca svolta.