Art. 20. Direzione di servizio tecnico-scientifico 1. L'incarico di direttore di servizio tecnico-scientifico e' conferito con provvedimento del presidente ad un dirigente di ricerca o tecnologo, ovvero ad un primo ricercatore o primo tecnologo. 2. Il direttore del servizio tecnico-scientifico dirige il servizio cui e' preposto ed e' responsabile di fronte al presidente ed al direttore generale, secondo la rispettiva competenza, del conseguimento dei fini istituzionali attribuiti e del funzionamento del servizio stesso. 3. L'incarico e' a tempo determinato, di durata triennale ed e' rinnovabile. 4. L'incarico puo' essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.