Art. 20.
              Direzione di servizio tecnico-scientifico
    1.  L'incarico  di  direttore  di servizio tecnico-scientifico e'
conferito con provvedimento del presidente ad un dirigente di ricerca
o tecnologo, ovvero ad un primo ricercatore o primo tecnologo.
    2.  Il  direttore  del  servizio  tecnico-scientifico  dirige  il
servizio  cui  e' preposto ed e' responsabile di fronte al presidente
ed  al  direttore  generale,  secondo  la  rispettiva competenza, del
conseguimento  dei  fini istituzionali attribuiti e del funzionamento
del servizio stesso.
    3.  L'incarico  e' a tempo determinato, di durata triennale ed e'
rinnovabile.
    4.  L'incarico  puo'  essere  revocato,  prima della sua naturale
scadenza,  dal  presidente,  nel  caso  di  grave  inosservanza delle
direttive  impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta;
nel  procedimento  di revoca deve essere osservato il principio della
partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la
contestazione  ed  il  contraddittorio da realizzare in tempi certi e
brevi.  Detta  valutazione  negativa  non puo' riguardare i risultati
dell'attivita' di ricerca svolta.