Art. 21.
                        Direzione di settore
    1.  L'incarico  di  direttore di settore e' conferito, sentito il
direttore  del  servizio  tecnico  scientifico, con provvedimento del
presidente,  ad un dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di
ricerca  o  di  dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo
tecnologo.
    2.  Il  direttore  di  settore e' responsabile del settore cui e'
preposto e risponde al direttore del servizio tecnico-scientifico del
conseguimento  dei  fini istituzionali attribuiti e del funzionamento
del settore stesso.
    3. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
    4.  L'incarico  puo'  essere  revocato,  prima della sua naturale
scadenza,   dal   presidente,   sentito  il  direttore  del  servizio
tecnico-scientifico,  nel  caso di grave inosservanza delle direttive
impartite  o  di  valutazione  negativa  dell'attivita'  svolta;  nel
procedimento  di  revoca  deve  essere  osservato  il principio della
partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la
contestazione  ed  il  contraddittorio da realizzare in tempi certi e
brevi.  Detta  valutazione  negativa  non puo' riguardare i risultati
dell'attivita' di ricerca svolta.