Art. 21. Direzione di settore 1. L'incarico di direttore di settore e' conferito, sentito il direttore del servizio tecnico scientifico, con provvedimento del presidente, ad un dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo tecnologo. 2. Il direttore di settore e' responsabile del settore cui e' preposto e risponde al direttore del servizio tecnico-scientifico del conseguimento dei fini istituzionali attribuiti e del funzionamento del settore stesso. 3. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. 4. L'incarico puo' essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il direttore del servizio tecnico-scientifico, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.