Art. 22.
         Organizzazione tecnico-amministrativa dell'Istituto
    1.   Le   strutture   tecnico-amministrative   dell'Istituto   si
articolano in due uffici di livello dirigenziale generale.
    2.  Gli  uffici di livello dirigenziale generale si articolano in
uffici di livello dirigenziale.
    3. Gli uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:
      a) Direzione  centrale  delle  risorse  umane  e  degli  affari
generali;
      b) Direzione  centrale  degli  affari  amministrativi  e  delle
risorse economiche.
    4.  Le direzioni centrali costituiscono centri di responsabilita'
amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.