Art. 22. Organizzazione tecnico-amministrativa dell'Istituto 1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Istituto si articolano in due uffici di livello dirigenziale generale. 2. Gli uffici di livello dirigenziale generale si articolano in uffici di livello dirigenziale. 3. Gli uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti: a) Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali; b) Direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche. 4. Le direzioni centrali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.