Art. 25.
                    Conferimento degli incarichi
                  di livello dirigenziale generale
    1.   Gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  generale  sono conferiti dal presidente su proposta del
direttore  generale  sentito  il  consiglio  di  amministrazione  con
contratto  a  tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e
non  superiore  a  sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti
contrattualmente,  per  ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire,  le  modalita'  di  verifica  del  corretto  espletamento
dell'incarico,  la  durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi
di  revoca  di  cui al comma 8, nonche' il corrispondente trattamento
economico.
    2.  Gli  incarichi  di  cui  al  precedente comma sono, di norma,
conferiti  ai  dirigenti  di  prima fascia; in presenza di situazioni
eccezionali,   i  predetti  incarichi  possono  essere  conferiti  ai
dirigenti  di  seconda fascia o a persone di particolare e comprovata
qualificazione    professionale,    anche   esterne   alla   pubblica
amministrazione,   che  abbiano  svolto  per  almeno  un  quinquennio
funzioni  dirigenziali in enti e organismi pubblici o privati, ovvero
abbiano  conseguito  una particolare specializzazione professionale e
culturale,    comprovata    dalla    formazione    universitaria    e
post-universitaria,  da  pubblicazioni  o  da  concrete esperienze di
lavoro.
    3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono
responsabili  di  fronte  al direttore generale dell'attivita' svolta
dagli  uffici  che  da  essi  dipendono, della corretta ed efficiente
gestione  degli  uffici  medesimi,  nonche'  della  realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati.
    4.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze
organizzative  dei  dirigenti  degli  uffici  di livello dirigenziale
generale e' adottata annualmente dal direttore generale.
    5.  La  valutazione  tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi   da  perseguire  e  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali   effettivamente   poste  a  disposizione  dei  dirigenti
medesimi;   la  valutazione  si  fonda  altresi'  sui  risultati  del
controllo di gestione.
    6.  Il  procedimento  si  ispira ai criteri di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dall'art. 35
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001.
    7.   La  valutazione  di  cui  al  comma  precedente  costituisce
presupposto  per  l'applicazione  delle misure previste dall'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
    8.  La  positiva  verifica  e  certificazione  dei  risultati  di
gestione  conseguiti  costituisce,  per  converso, presupposto per la
corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
    9.  I  provvedimenti  di  cui  all'art.  21, comma 2, del decreto
legislativo   n.   165/2001   sono   adottati,  in  attuazione  delle
disposizioni  legislative  e  contrattuali  vigenti,  previo conforme
parere  di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da
tre  componenti,  dei  quali due sono designati, rispettivamente, dal
consiglio  di  amministrazione  e  dal  direttore generale, mentre il
terzo  componente e' un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti
dell'Istituto medesimo.