Art. 26.
               Conferimento degli incarichi di livello
                      dirigenziale non generale
    1.   Gli   uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  sono
attribuiti  dal  direttore  generale,  su proposta dei titolari degli
incarichi  di  livello dirigenziale generale, ai dirigenti di seconda
fascia  ovvero,  in  presenza di situazioni particolari, a persone di
particolare  e comprovata qualificazione professionale, anche esterne
alla  pubblica  amministrazione,  che  abbiano  svolto  per almeno un
quinquennio  funzioni  dirigenziali  in  enti  e organismi pubblici o
privati,  ovvero  abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale  e culturale, comprovata dalla formazione universitaria
e  post-universitaria,  da  pubblicazioni o da concrete esperienze di
lavoro.
    2.   Gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  non  generale  sono  conferiti  con  contratto  a tempo
determinato,  di  durata  non  inferiore a due anni e non superiore a
sette  anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente,
per  ciascun  incarico,  l'oggetto,  gli  obiettivi da conseguire, le
modalita'  di  verifica  del  corretto espletamento dell'incarico, la
durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi di revoca di cui al
comma 7, nonche' il corrispondente trattamento economico.
    3.  I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale
sono  responsabili  di  fronte  al  dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale    generale    del   risultato   dell'attivita'   svolta
dall'ufficio  cui  sono preposti, della realizzazione dei programmi e
dei  progetti  loro  affidati,  nonche'  della corretta ed efficiente
gestione dell'ufficio medesimo.
    4.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze
organizzative  dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale  e' adottata annualmente dal direttore generale, su proposta
del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui e'
assegnato il dirigente valutato.
    5.  La  valutazione  tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi   da  perseguire  e  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  effettivamente  poste a disposizione e si fonda altresi'
sui risultati del controllo di gestione.
    6.  Il  procedimento  si  ispira ai criteri di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dall'art. 35
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001.
    7.   La  valutazione  di  cui  al  comma  precedente  costituisce
presupposto  per  l'applicazione  delle misure previste dall'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
    8.  La  positiva  verifica  e  certificazione  dei  risultati  di
gestione  conseguiti  costituisce,  per  converso, presupposto per la
corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
    9.  I  provvedimenti  di  cui  all'art.  21, comma 2, del decreto
legislativo   n.   165/2001   sono   adottati,  in  attuazione  delle
disposizioni  legislative  e  contrattuali  vigenti,  previo conforme
parere  di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da
tre  componenti,  dei  quali due sono designati, rispettivamente, dal
consiglio  di  amministrazione  e  dal  direttore generale, mentre il
terzo  componente e' un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti
dell'Istituto medesimo.