Art. 26. Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale 1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuiti dal direttore generale, su proposta dei titolari degli incarichi di livello dirigenziale generale, ai dirigenti di seconda fascia ovvero, in presenza di situazioni particolari, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche esterne alla pubblica amministrazione, che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti e organismi pubblici o privati, ovvero abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale e culturale, comprovata dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni o da concrete esperienze di lavoro. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, le modalita' di verifica del corretto espletamento dell'incarico, la durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi di revoca di cui al comma 7, nonche' il corrispondente trattamento economico. 3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale sono responsabili di fronte al dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale del risultato dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo. 4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale e' adottata annualmente dal direttore generale, su proposta del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui e' assegnato il dirigente valutato. 5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresi' sui risultati del controllo di gestione. 6. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dall'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001. 7. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato. 9. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, previo conforme parere di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da tre componenti, dei quali due sono designati, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale, mentre il terzo componente e' un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti dell'Istituto medesimo.