Art. 27. Inquadramento del personale 1. Il personale dell'Istituto Superiore di Sanita', ad eccezione dei dirigenti amministrativi, e' inquadrato nei profili e livelli professionali di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, ed eventuali successive modificazioni con le professionalita' di cui all'allegato 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 171/1991. 2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il personale di ruolo dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, (ancorche' in soprannumero) rispetto alle dotazioni organiche di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, e' inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, fermo restando le previsioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1991, n. 171. Si possono inserire nel ruolo organico dell'Istituto un assistente tecnico, settimo livello professionale, e tre consulenti professionali, terzo livello professionale, in quanto personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, che ha mantenuto ad personam il profilo particolare del preesistente ordinamento ai sensi, rispettivamente dei commi 11 e 12 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1991, n. 171. 3. Le variazioni della dotazione organica, cosi' come individuata nella tabella allegata, sono deliberate dal consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 70/2001.