Art. 27.
                     Inquadramento del personale
    1.  Il personale dell'Istituto Superiore di Sanita', ad eccezione
dei  dirigenti  amministrativi,  e'  inquadrato nei profili e livelli
professionali   di  cui  alla  tabella  2  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1991, n. 171, ed eventuali
successive  modificazioni con le professionalita' di cui all'allegato
1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 171/1991.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  16, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 gennaio  2001,  n.  70,  il  personale di ruolo
dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del predetto
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 70/2001, (ancorche' in
soprannumero)  rispetto  alle  dotazioni  organiche di cui al decreto
interministeriale  27 giugno  1992,  e'  inserito  nel ruolo organico
dell'I.S.S.  e  mantiene  il  trattamento  giuridico  ed economico in
godimento,  fermo  restando  le  previsioni  di  cui ai commi 11 e 12
dell'art.  14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio
1991, n. 171. Si possono inserire nel ruolo organico dell'Istituto un
assistente  tecnico,  settimo livello professionale, e tre consulenti
professionali,  terzo  livello  professionale, in quanto personale in
servizio  alla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 70/2001, che ha mantenuto ad personam il profilo
particolare  del  preesistente  ordinamento ai sensi, rispettivamente
dei  commi  11  e  12  dell'art.  14 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 febbraio 1991, n. 171.
    3. Le variazioni della dotazione organica, cosi' come individuata
nella   tabella   allegata,   sono   deliberate   dal   consiglio  di
amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  7  e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 70/2001.