Art. 30.
                             Formazione
    1.   L'Istituto  individua  nella  formazione  professionale  uno
strumento  indispensabile  per  l'aggiornamento  e  la  crescita  del
personale  in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione.
    2. A tal fine, l'Istituto:
      a) promuove  e  favorisce forme permanenti di intervento per la
formazione,  l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale;
      b) garantisce   l'autonomia   professionale  nello  svolgimento
dell'attivita' scientifica e di ricerca;
      c) cura  la  formazione  e  l'aggiornamento  del personale, ivi
compreso quello con profili gestionali.
    3.  L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi
annuali  e/o  pluriennali,  prevedendone  gli  opportuni stanziamenti
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
    4.  In  conformita'  alle vigenti norme contrattuali, le linee di
indirizzo  generale  delle  attivita'  formative  dell'Istituto  sono
oggetto di contrattazione integrativa.