Art. 30. Formazione 1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione. 2. A tal fine, l'Istituto: a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale; b) garantisce l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' scientifica e di ricerca; c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali. 3. L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti compatibilmente con le esigenze di bilancio. 4. In conformita' alle vigenti norme contrattuali, le linee di indirizzo generale delle attivita' formative dell'Istituto sono oggetto di contrattazione integrativa.