Art. 31. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti 1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dell'I.S.S. non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Istituto medesimo. 2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165/2001. 3. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Istituto dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico. 4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.