Art. 31.
       Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti
    1.  Ai  sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  i  dipendenti  dell'I.S.S.  non  possono svolgere incarichi
retribuiti  che  non  siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'Istituto medesimo.
    2.  Per  incarichi  retribuiti  si intendono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i
quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i
compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del
predetto decreto legislativo n. 165/2001.
    3.   L'autorizzazione  deve  essere  richiesta  all'Istituto  dal
dipendente   interessato  o  dai  soggetti  pubblici  o  privati  che
intendono conferire l'incarico.
    4.  Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  previste per i
ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.