Art. 4.
                       Uffici della presidenza
    1.   La  presidenza  costituisce  un  centro  di  responsabilita'
amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.
    2.  La  presidenza  si  avvale  dei  seguenti  uffici  di diretta
collaborazione,   cui   sono  demandate  le  attivita'  per  ciascuno
specificamente indicate:
      a) Segreteria del presidente:
        1)  la segreteria del presidente svolge attivita' di supporto
all'espletamento   dei   compiti   del   medesimo,   provvedendo   al
coordinamento delle relative funzioni;
        2)  alla  segreteria  e'  preposto  un  coordinatore  con  le
funzioni di capo della segreteria.
        3)   la   segreteria   opera   alle  dirette  dipendenze  del
presidente.
      b) segreteria tecnica:
        1)  il  presidente  si  avvale  di una segreteria tecnica con
funzioni     istruttorie     e     di    supporto    nelle    materie
tecnico-scientifiche,  ivi  comprese  le  attivita'  di raccordo e di
informazione con le strutture tecnico-scientifiche;
        2) alla segreteria tecnica e' preposto un responsabile con le
funzioni  di  capo  della segreteria tecnica, nominato dal presidente
tra  i  dipendenti  con profilo non inferiore a primo ricercatore o a
primo tecnologo;
        3)  il  responsabile  della segreteria dipende funzionalmente
dal  presidente  e  svolge  la propria attivita' secondo le direttive
dallo stesso impartite.
      c) Ufficio relazioni esterne:
        1) l'ufficio cura le relazioni nazionali e internazionali per
quanto  riguarda, in particolare, le attivita' culturali e gli scambi
nell'ambito    degli    accordi    internazionali   di   cooperazione
tecnico-scientifica;
        2)   l'ufficio   cura   inoltre  le  relazioni  istituzionali
scientifiche   con   gli  organismi  ed  enti  operanti  nel  settore
sanitario, con l'ISPESL e con le regioni;
        3)    l'ufficio    assiste    i   ricercatori   dell'Istituto
nell'istruttoria dei progetti di ricerca internazionali;
        4)   l'ufficio   provvede   alla   programmazione   ed   alla
organizzazione  di congressi, simposi, tavole rotonde, manifestazioni
scientifiche  varie  e  corsi  di educazione sanitaria e di attivita'
formative  per  gli  operatori del Servizio sanitario nazionale nelle
tematiche   prioritarie   della   Sanita'  pubblica  con  particolare
riferimento agli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della salute;
        5)   l'ufficio   cura,   infine,   in  collaborazione  con  i
Dipartimenti  ed  i  Centri  nazionali,  l'organizzazione di corsi di
formazione, di aggior-namento e di perfezionamento ai sensi dell'art.
2,  comma  4,  lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre
1978,  n.  833 e delle altre disposizioni di legge e regolamentari in
materia;
        6)  all'ufficio  relazioni esterne, su nomina del presidente,
e'  preposto  con  funzioni  di  capo  dell'ufficio un dipendente con
profilo non inferiore a primo ricercatore ovvero a primo tecnologo.
      d) Organi collegiali:
        1) l'ufficio organi collegiali espleta le seguenti funzioni:
        2)  attuazione  delle  disposizioni  di  carattere normativo,
organizzativo   e   procedurale   relative  agli  organi  collegiali;
istruttoria  dei  provvedimenti di nomina dei componenti degli organi
collegiali;  funzioni  di segreteria degli organi collegiali previsti
dall'ordinamento; tenuta delle delibere dell'Ente;
        3)  alla  direzione dell'ufficio e' preposto un dirigente, il
quale  svolge  anche  le  funzioni  di  segretario  del  consiglio di
amministrazione.  Allo  stesso o ad altro dirigente vengono conferite
le funzioni di segretario del Comitato scientifico.
      e) Ufficio stampa:
        1)  ai  sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, e' istituito un ufficio stampa, con le seguenti funzioni:
          a) provvedere  alla diffusione delle informazioni ufficiali
dell'Istituto;
          b) curare   i   rapporti   istituzionali  con  i  mezzi  di
comunicazione;
          c) effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed
estera,  curando la rassegna stampa con riferimento alle attivita' di
competenza dell'Istituto;
        2)  all'ufficio  stampa  e'  preposto  un responsabile con le
funzioni di capo ufficio stampa;
        3)   il   capo   dell'ufficio  stampa  deve  essere  iscritto
all'apposito  albo  ed  in  possesso di esperienza maturata nel campo
della comunicazione istituzionale o dell'editoria;
        4)   il   capo  ufficio  stampa  dipende  funzionalmente  dal
presidente.
        5) le funzioni di capo ufficio stampa sono attribuite o ad un
dipendente dell'Istituto, in possesso dei requisiti di cui al comma 3
del   presente   articolo,   ovvero   ad   un   dipendente  di  altre
amministrazioni  pubbliche, in posizione di comando o di fuori ruolo,
sempre  in  possesso  di detti requisiti. Le funzioni di capo ufficio
stampa  possono  essere  altresi'  conferite,  ai sensi delle vigenti
disposizioni,   ad   un   soggetto  non  appartenente  alla  pubblica
amministrazione ed in possesso dei predetti requisiti.