Art. 4. Uffici della presidenza 1. La presidenza costituisce un centro di responsabilita' amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile. 2. La presidenza si avvale dei seguenti uffici di diretta collaborazione, cui sono demandate le attivita' per ciascuno specificamente indicate: a) Segreteria del presidente: 1) la segreteria del presidente svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni; 2) alla segreteria e' preposto un coordinatore con le funzioni di capo della segreteria. 3) la segreteria opera alle dirette dipendenze del presidente. b) segreteria tecnica: 1) il presidente si avvale di una segreteria tecnica con funzioni istruttorie e di supporto nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attivita' di raccordo e di informazione con le strutture tecnico-scientifiche; 2) alla segreteria tecnica e' preposto un responsabile con le funzioni di capo della segreteria tecnica, nominato dal presidente tra i dipendenti con profilo non inferiore a primo ricercatore o a primo tecnologo; 3) il responsabile della segreteria dipende funzionalmente dal presidente e svolge la propria attivita' secondo le direttive dallo stesso impartite. c) Ufficio relazioni esterne: 1) l'ufficio cura le relazioni nazionali e internazionali per quanto riguarda, in particolare, le attivita' culturali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; 2) l'ufficio cura inoltre le relazioni istituzionali scientifiche con gli organismi ed enti operanti nel settore sanitario, con l'ISPESL e con le regioni; 3) l'ufficio assiste i ricercatori dell'Istituto nell'istruttoria dei progetti di ricerca internazionali; 4) l'ufficio provvede alla programmazione ed alla organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, manifestazioni scientifiche varie e corsi di educazione sanitaria e di attivita' formative per gli operatori del Servizio sanitario nazionale nelle tematiche prioritarie della Sanita' pubblica con particolare riferimento agli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della salute; 5) l'ufficio cura, infine, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Centri nazionali, l'organizzazione di corsi di formazione, di aggior-namento e di perfezionamento ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia; 6) all'ufficio relazioni esterne, su nomina del presidente, e' preposto con funzioni di capo dell'ufficio un dipendente con profilo non inferiore a primo ricercatore ovvero a primo tecnologo. d) Organi collegiali: 1) l'ufficio organi collegiali espleta le seguenti funzioni: 2) attuazione delle disposizioni di carattere normativo, organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; istruttoria dei provvedimenti di nomina dei componenti degli organi collegiali; funzioni di segreteria degli organi collegiali previsti dall'ordinamento; tenuta delle delibere dell'Ente; 3) alla direzione dell'ufficio e' preposto un dirigente, il quale svolge anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. Allo stesso o ad altro dirigente vengono conferite le funzioni di segretario del Comitato scientifico. e) Ufficio stampa: 1) ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' istituito un ufficio stampa, con le seguenti funzioni: a) provvedere alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Istituto; b) curare i rapporti istituzionali con i mezzi di comunicazione; c) effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento alle attivita' di competenza dell'Istituto; 2) all'ufficio stampa e' preposto un responsabile con le funzioni di capo ufficio stampa; 3) il capo dell'ufficio stampa deve essere iscritto all'apposito albo ed in possesso di esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria; 4) il capo ufficio stampa dipende funzionalmente dal presidente. 5) le funzioni di capo ufficio stampa sono attribuite o ad un dipendente dell'Istituto, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero ad un dipendente di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o di fuori ruolo, sempre in possesso di detti requisiti. Le funzioni di capo ufficio stampa possono essere altresi' conferite, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione ed in possesso dei predetti requisiti.