Art. 5. Servizio di valutazione e controllo strategico 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito il Servizio di valutazione e controllo strategico. 2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente dell'Istituto, al quale presenta relazioni periodiche sull'attivita' svolta. 3. Al servizio e' preposto un organo collegiale, formato da tre esperti, un presidente e due membri, di cui almeno due esterni all'Istituto. 4. Il presidente ed i due membri del collegio sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'Istituto, durano in carica tre anni e possono essere confermati; gli emolumenti da corrispondere ai componenti esterni del collegio sono determinati dal consiglio di amministrazione. 5. Il servizio verifica la corrispondenza degli atti di gestione, posti in essere dai responsabili delle strutture tecnico-scientifiche ed amministrative in cui e' articolato l'Istituto, agli atti di indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' alla identificazione degli eventuali fattori ostativi, ed alla indicazione dei possibili rimedi.