Art. 5.
           Servizio di valutazione e controllo strategico
    1.  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.   286,  e'  istituito  il  Servizio  di  valutazione  e  controllo
strategico.
    2.  Il  servizio  opera  in  posizione  di  autonomia  e risponde
direttamente al presidente dell'Istituto, al quale presenta relazioni
periodiche sull'attivita' svolta.
    3.  Al  servizio e' preposto un organo collegiale, formato da tre
esperti,  un  presidente  e  due  membri,  di  cui almeno due esterni
all'Istituto.
    4.  Il  presidente ed i due membri del collegio sono nominati dal
consiglio    di   amministrazione,   su   proposta   del   presidente
dell'Istituto, durano in carica tre anni e possono essere confermati;
gli  emolumenti  da  corrispondere ai componenti esterni del collegio
sono determinati dal consiglio di amministrazione.
    5. Il servizio verifica la corrispondenza degli atti di gestione,
posti in essere dai responsabili delle strutture tecnico-scientifiche
ed  amministrative  in  cui  e'  articolato  l'Istituto, agli atti di
indirizzo.  A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva,
della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme,   gli  obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte  operative
effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e materiali assegnate,
nonche'  alla  identificazione  degli  eventuali fattori ostativi, ed
alla indicazione dei possibili rimedi.