Art. 8.
                            Dipartimenti
    1.  Sono  istituiti  i  seguenti  Dipartimenti,  con  la missione
specifica per ciascuno indicata:
      a) sanita' alimentare ed animale;
        missione:  svolgere  attivita' di ricerca mirante a garantire
la  sicurezza  degli  alimenti, sia in termini chimici che biologici;
garantire  la  salute  degli  animali e la qualita' dei mangimi e dei
farmaci d'uso veterinario;
      b) malattie infettive, parassitarie ed immunomediate;
        missione:  proteggere la popolazione umana dalle infezioni di
qualsiasi natura; studio delle malattie immunomediate;
      c) farmaco;
        missione:  garantire  l'efficacia  e la sicurezza dei farmaci
per uso umano e migliorarne la conoscenza;
      d) biologia cellulare e neuroscienze;
        missione:      studio      delle      malattie     genetiche,
endocrino-metaboliche,  neurologiche,  con  particolare riguardo alle
malattie rare. Immunoterapie.
      e) ematologia, oncologia e medicina molecolare;
        missione:   studio   e  sviluppo  degli  strumenti  genetici,
molecolari  e  cellulari applicati alla ematologia, all'oncologia, in
medicina trasfusionale ed alle altre patologie;
      f) tecnologie e salute;
        missione:   sviluppare   e   valutare   le  nuove  tecnologie
biomediche  ed  impiegare procedure, metodi e strumenti, ivi compresa
la  valutazione  dei  rischi  fisici, ai fini del miglioramento della
salute umana;
      g) ambiente e connessa prevenzione primaria;
        missione:  proteggere  la  popolazione  umana  attraverso  la
definizione  ed  il  controllo  dei  vari  tipi e sorgenti di rischio
chimico e biologico, con particolare riguardo all'ambiente.
    2.  Ciascun  dipartimento  svolge  attivita'  di formazione nelle
materie di competenza.