Art. 8. Dipartimenti 1. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti, con la missione specifica per ciascuno indicata: a) sanita' alimentare ed animale; missione: svolgere attivita' di ricerca mirante a garantire la sicurezza degli alimenti, sia in termini chimici che biologici; garantire la salute degli animali e la qualita' dei mangimi e dei farmaci d'uso veterinario; b) malattie infettive, parassitarie ed immunomediate; missione: proteggere la popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi natura; studio delle malattie immunomediate; c) farmaco; missione: garantire l'efficacia e la sicurezza dei farmaci per uso umano e migliorarne la conoscenza; d) biologia cellulare e neuroscienze; missione: studio delle malattie genetiche, endocrino-metaboliche, neurologiche, con particolare riguardo alle malattie rare. Immunoterapie. e) ematologia, oncologia e medicina molecolare; missione: studio e sviluppo degli strumenti genetici, molecolari e cellulari applicati alla ematologia, all'oncologia, in medicina trasfusionale ed alle altre patologie; f) tecnologie e salute; missione: sviluppare e valutare le nuove tecnologie biomediche ed impiegare procedure, metodi e strumenti, ivi compresa la valutazione dei rischi fisici, ai fini del miglioramento della salute umana; g) ambiente e connessa prevenzione primaria; missione: proteggere la popolazione umana attraverso la definizione ed il controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio chimico e biologico, con particolare riguardo all'ambiente. 2. Ciascun dipartimento svolge attivita' di formazione nelle materie di competenza.