Art. 9. Centri nazionali 1. Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione specifica per ciascuno indicata: a) Centro nazionale per la qualita' degli alimenti e per i rischi alimentari; missione: gestione delle emergenze alimentari in relazione alla comparsa di rischi alimentari. Sviluppo ed applicazione di ricerche miranti a garantire la sicurezza degli alimenti in collaborazione con gli altri Dipartimenti; b) Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi sanitari. 2. Ciascun centro nazionale svolge attivita' di formazione nelle materie di competenza. 3. All'interno dell'Istituto opera, inoltre, in posizione di autonomia, il Centro nazionale trapianti, istituito dall'art. 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91. 4. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto superiore di sanita' da norme legislative, o in presenza di particolari e contingenti situazioni di necessita' correlate alle attivita' istituzionali o per una ottimale contingente esplicazione di un'attivita' istituzionale, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere istituiti ulteriori nuovi Centri nazionali, anche a carattere temporaneo. 5. La delibera del consiglio di amministrazione definisce la missione specifica dei nuovi Centri nazionali e, nel caso, la durata temporale degli stessi.