Art. 9.
                          Centri nazionali
    1.  Sono  istituiti  i seguenti Centri nazionali, con la missione
specifica per ciascuno indicata:
      a) Centro  nazionale  per  la  qualita'  degli alimenti e per i
rischi alimentari;
        missione:  gestione  delle  emergenze alimentari in relazione
alla  comparsa  di  rischi  alimentari.  Sviluppo  ed applicazione di
ricerche   miranti   a  garantire  la  sicurezza  degli  alimenti  in
collaborazione con gli altri Dipartimenti;
      b) Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute;
        missione:  sviluppo  ed  applicazione  di  studi  e  ricerche
epidemiologiche  e  biostatistiche  miranti  alla  protezione ed alla
sorveglianza  della  salute  umana  e  alla  valutazione  dei servizi
sanitari.
    2.  Ciascun centro nazionale svolge attivita' di formazione nelle
materie di competenza.
    3.  All'interno  dell'Istituto  opera,  inoltre,  in posizione di
autonomia, il Centro nazionale trapianti, istituito dall'art. 8 della
legge 1 aprile 1999, n. 91.
    4.   In   relazione  a  nuove  funzioni  attribuite  all'Istituto
superiore   di  sanita'  da  norme  legislative,  o  in  presenza  di
particolari  e  contingenti  situazioni  di necessita' correlate alle
attivita'  istituzionali  o per una ottimale contingente esplicazione
di   un'attivita'   istituzionale,  con  delibera  del  consiglio  di
amministrazione,  possono  essere  istituiti  ulteriori  nuovi Centri
nazionali, anche a carattere temporaneo.
    5.  La  delibera  del  consiglio  di amministrazione definisce la
missione  specifica dei nuovi Centri nazionali e, nel caso, la durata
temporale degli stessi.