Art. 38.
                      (Gestioni previdenziali)

   1.  L'adeguamento  dei  trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2003:
a) in  426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
   dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
   speciale  minatori,  nonche'  in  favore  dell'Ente  nazionale  di
   previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori dello spettacolo
   (ENPALS);
b) in  105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
   dipendenti,  ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
   a),   della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della
   gestione artigiani.

   2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003
in  14.651,01  milioni  di  euro  per  le gestioni di cui al comma 1,
lettera  a),  e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
   3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  1,  lettera  a),  della  somma di 1.122,44 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,20
milioni   di   euro  e  di  50,99  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell' ENPALS.
   4.  All'articolo  11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo
3,  comma  27,  della  legge  8  agosto  1995,  n. 335, in materia di
dismissioni  del  patrimonio  immobiliare  degli  enti  previdenziali
pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente:
   "Nell'ambito  della  percentuale  di cui al primo periodo, l'INAIL
destina  specificamente  il  5  per  cento  dei  fondi  ad  asili per
l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia"
   5.  I  lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione
generale   obbligatoria   per   la  invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti,  a  favore del personale dipendente dalle aziende private
del  gas  di  cui  alla  legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive
modificazioni,  che,  per  effetto  delle  operazioni  di separazione
societaria  in  conseguenza  degli  obblighi  derivanti  dal  decreto
legislativo  23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita'
a  seguito  di  ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione
del  rapporto  di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato
il  diritto  alle  prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno
facolta',   in  presenza  di  contestuale  contribuzione  figurativa,
volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria,
di   proseguire   volontariamente   il   versamento   dei  contributi
previdenziali  nel  Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le
predette  prestazioni,  secondo  modalita'  stabilite con decreto del
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   6.   Gli  enti  erogatori  di  trattamenti  pensionistici  possono
presentare  all'Anagrafe  tributaria  la  domanda di attribuzione del
numero  di  codice  fiscale  per  i  beneficiari  di  prestazioni che
risiedono all'estero.
   7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti
dall'estratto  conto  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto  1995,  n.  335, e successive modificazioni, relativi all'anno
1998,  il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera  a),  secondo  periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e'
sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.
   8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n.  46,  come  modificato  dal comma 24 dell'articolo 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
   "6.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 25 si applicano ai
contributi  e  premi  non  versati  e  agli  accertamenti  notificati
successivamente alla data del 1 gennaio 2003".
   9.   A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  previa  verifica  della
condizione  reddituale  prevista  dall'articolo  49,  comma  1, della
presente   legge,  ai  cittadini  italiani  residenti  all'estero  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  l'incremento  della  maggiorazione  sociale  di  cui
all'articolo  1  della  legge  29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni,  deve  garantire, nel rispetto delle condizioni di cui
al  predetto  articolo  38,  un  reddito  proprio,  comprensivo della
predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali e
assistenziali  anche  corrisposti  all'estero, tale da raggiungere un
potere  di  acquisto  equivalente a quello conseguibile in Italia con
516,46  euro  mensili per tredici mensilita', tenendo conto del costo
della  vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  gli italiani nel mondo,
stabilisce,  con  proprio  decreto,  da emanare entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, il livello di
reddito   equivalente,   per   ciascun   Paese,  al  reddito  di  cui
all'articolo  38,  comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con
la  medesima  procedura  puo' essere annualmente modificato l'importo
della  maggiorazione  sociale  di  cui  al primo periodo del presente
comma,  che  non  puo',  in  ogni  caso,  concorrere a determinare un
reddito   proprio   superiore  a  516,46  euro  mensili  per  tredici
mensilita'  e,  nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il
costo  della vita nel Paese di residenza, non puo' comunque essere di
importo  inferiore  a  123,77 euro mensili per tredici mensilita'. Il
predetto  incremento  puo' essere superiore a 123,77 euro mensili per
tredici  mensilita'  a  condizione che il titolare di pensione sia in
possesso  del  requisito di cui all' articolo 8, secondo comma, della
legge  30  aprile  1969,  n.  153, e successive modificazioni. Per le
finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata la spesa di 60
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica
reddituale  prevista  dall'articolo 49, comma 1, della presente legge
si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a
quello  della  predetta  autorizzazione  di  spesa,  con  decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
italiani  nel  mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti
dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti
un  maggiore  onere,  con  lo  stesso  decreto  sono conseguentemente
rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
   10.  E'  autorizzata  la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai
cittadini  italiani  ed  enti  o  societa'  di  nazionalita' italiana
rimpatriati dalla Tunisia.
   11.  E'  autorizzata  la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai
cittadini  italiani  ed  enti  o  societa'  di  nazionalita' italiana
rimpatriati  dalla  Libia,  per  i quali la legge 6 dicembre 1971, n.
1066,  ha  previsto  la  concessione  per  beni,  diritti e interessi
perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a
partire  dal  1  gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle
disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985,
n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.
 
          Note all'art. 38:
              -  Il  testo  dell'art.  37, comma 3, lettera c), della
          legge  9 marzo 1989, n. 88 - Ristrutturazione dell'istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro, e' il seguente:
              "3. Sono a carico della gestione:
                a)-b) omissis;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a  quello  previsto  per  l'anno  1988  dall'art. 21,
          comma 3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;".
              -  Il  testo dell'art. 59, comma 34, della citata legge
          n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera c),  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
          dall'anno  1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
          pensionistico   derivante  dalle  pensioni  di  invalidita'
          liquidate  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore
          della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
          per   lire  4.780 miliardi  al  fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
          per  lire  560 miliardi  alla  gestione esercenti attivita'
          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
          cui  al  predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
          dall'anno  1998,  in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
          legge  8 agosto  1995,  n.  335, con il procedimento di cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
          degli    elementi    amministrativi   relativi   all'ultimo
          consuntivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
          riparto,  fra le gestioni interessate, del predetto importo
          al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
          tale  procedimento  di  ripartizione  le quote dell'importo
          assegnato   alla  gestione  speciale  minatori  e  all'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello   spettacolo  (ENPALS).  Sono  altresi'  escluse  dal
          predetto  procedimento  le quote assegnate alle gestioni di
          cui  agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          per  un importo pari al 50 per cento di quello definito con
          legge   23 dicembre  1996,  n.  663.  Resta  in  ogni  caso
          confermato  che  per  il pagamento delle pensioni INPS sono
          autorizzate,   ove   occorra,  anticipazioni  di  tesoreria
          all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
          pagabili   mensilmente   da  quest'ultimo  Ente  per  conto
          dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di
          interessi.".
              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il
          seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2. La  conferenza  di  servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4. Quando  l'attivita'  del  privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5. In  caso  di  affidamento  di  concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).".
              -   Il   testo   dell'art.  11,  comma 4,  del  decreto
          legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104 - Attuazione della
          delega   conferita   dall'art.  3,  comma 27,  della  legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di  dismissioni del
          patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
          di  investimenti  degli  stessi in campo immobiliare, e' il
          seguente:
              "4. Gli  enti  possono  destinare  una  percentuale non
          superiore   al   15   per   cento   dei  fondi  disponibili
          all'acquisto   di   immobili,   tramite   le   societa'  di
          intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita'
          di  pubblico  interesse con particolare riguardo ai settori
          sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica
          da  parte  dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  10,  della
          redditivita'   prevedibile   e   comunque  assicurando  una
          equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
          nazionale.   Resta  in  ogni  caso  fermo  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma 6,  della  legge  28 dicembre 1995, n.
          549.".
              - Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme
          sul  riordinamento del Fondo di previdenza per il personale
          dipendente  dalle  aziende  private  del gas, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
              -  Il  testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
          164  - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
          comuni  per  il  mercato  interno del gas naturale, a norma
          dell'art.  41  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare, e' il seguente):
              "6.  L'importo  della pensione annua nell'assicurazione
          generale   obbligatoria   e   nelle  forme  sostitutive  ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il  coefficiente  di trasformazione di cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento  del  pensionamento. Per tener conto delle frazioni
          di  anno  rispetto  all'eta' dell'assicurato al momento del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato   con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra  un
          dodicesimo   della   differenza   tra  il  coefficiente  di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente  dell'eta'  inferiore a quella dell'assicurato
          ed  il  numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
          cadenza   annuale,   un   estratto  conto  che  indichi  le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo   e   le   notizie   relative  alla  posizione
          assicurativa  nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di lavoro
          dipendente   e   delle  relative  ritenute  indicati  nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 9, lettera a), della
          citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
              "9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e di assistenza
          sociale  obbligatoria  si  prescrivono e non possono essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
                a) dieci  anni per le contribuzioni di pertinenza del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
          solidarieta'  previsto  dall'art.  9  -  bis,  comma 2, del
          decreto  -  legge  29 marzo  1991,  n. 103, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  1  giugno  1991,  n.  166, ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta  alle  gestioni  pensionistiche. A decorrere dal 1
          gennaio  1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46, come ulteriormente
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino
          all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.
          12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del
          presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e
          degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
          per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto
          nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
              2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art. 17, comma 1,
          lettere a)   e   b),   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art.   6   del  presente  decreto,  si  applicano  con
          riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1
          gennaio 1999.
              2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
          formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
          al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
          antecedentemente   al   1  luglio  1999  si  applicano  gli
          articoli 24,  25,  26,  27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
          testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68,
          comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
          tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi
          semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              3. Per le entrate amministrative dal dipartimento delle
          entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione
          degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista
          dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
          presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
          direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
          provveduto all'iscrizione a ruolo.
              4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si
          applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede
          all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di
          crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
          nulla osta del servizio di vigilanza.
              5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli
          uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati
          dall'art.  79,  comma 2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
          tecnici erariali.
              6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
          ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti
          notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003.
              7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
          sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data
          precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto  continuano  ad essere regolati dagli articoli 2752
          e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
              8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia
          delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio
          1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
          procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II
          del  decreto  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602,
          come  modificato  dal  presente  decreto,  sono  svolte dal
          pretore.
              9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere
          regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
              10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e
          cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
          previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
          cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
          a partire dalla data della sua entrata in vigore.
              10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore
          procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi
          esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a
          condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
                a)  le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
          di provvedimenti di sospensione;
                b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario,
          delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote
          iscritte nei predetti ruoli.
              10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
          com-ma 10-bis,  l'ente creditore rimborsa al concessionario
          le   somme   dello   stesso   anticipate   in   adempimento
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
              10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e
          10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio
          dello Stato.".
              -   Il  testo  dell'art.  25  del  decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, e' il seguente:
              "Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
          dei  crediti  degli  enti  pubblici  previdenziali). - 1. I
          contributi  o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
          sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
                a) per i contributi o premi non versati dal debitore,
          entro   il  31 dicembre  dell'anno  successivo  al  termine
          fissato   per   il   versamento;  in  caso  di  denuncia  o
          comunicazione  tardiva o di riconoscimento del debito, tale
          termine   decorre   dalla  data  di  conoscenza,  da  parte
          dell'ente;
                b) per  i  contributi  o  premi  dovuti  in  forza di
          accertamenti  effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
          dell'anno    successivo   alla   data   di   notifica   del
          provvedimento  ovvero,  per  quelli  sottoposti  a  gravame
          giudiziario,  entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a
          quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
              2.  Dopo  l'iscrizione  a  ruolo l'ente, in pendenza di
          gravame  amministrativo, puo' sospendere la riscossione con
          provvedimento  motivato  notificato al concessionario ed al
          contribuente.  Il  provvedimento  puo'  essere revocato ove
          sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".
              -  Il  testo dell'art. 38 della citata legge n. 448 del
          2001, e' il seguente:
              "Art.  38  (Incremento  delle  pensioni  in  favore  di
          soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e'
          incrementata,   a  favore  dei  soggetti  di  eta'  pari  o
          superiore  a  settanta  anni  e fino a garantire un reddito
          proprio  pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
          la  misura  delle  maggiorazioni  sociali  dei  trattamenti
          pensionistici di cui:
                a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
          successive modificazioni;
                b) all'art.  70,  comma 1,  della  legge  23 dicembre
          2000,  n.  388,  con  riferimento  ai titolari dell'assegno
          sociale  di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
          1995, n. 335;
                c) all'art.  2  della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          con  riferimento  ai titolari della pensione sociale di cui
          all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
              2.  I  medesimi  benefici di cui al comma 1 in presenza
          dei  requisiti  anagrafici  di  cui al medesimo comma, sono
          corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
          ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
          dell'art.  19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai
          ciechi  civili  titolari  di  pensione,  tenendo  conto dei
          medesimi  criteri economici adottati per l'accesso e per il
          calcolo dei predetti benefici.
              3.  L'eta'  anagrafica  relativa  ai soggetti di cui al
          comma 1  e'  ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
          un  anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
          soggetto.  Il  requisito  del  quinquennio di contribuzione
          risulta  soddisfatto  in  presenza  di periodi contributivi
          complessivamente   pari   o   superiori   alla   meta'  del
          quinquennio.
              4.  I  benefici  incrementativi  di cui al comma 1 sono
          altresi'  concessi  ai soggetti con eta' pari o superiore a
          sessanta  anni,  che  risultino  invalidi  civili  totali o
          sordomuti  o  ciechi civili assoluti titolari di pensione o
          che  siano  titolari  di  pensione  di  inabilita'  di  cui
          all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
              5.  L'incremento  di cui al comma 1 e' concesso in base
          alle seguenti condizioni:
                a) il  beneficiario  non  possieda  redditi propri su
          base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
                b) il  beneficiario  non possieda, se coniugato e non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo   annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98 euro,  ne'
          redditi,  cumulati  con  quello del coniuge, per un importo
          annuo   pari   o  superiore  a  6.713,98 euro  incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale;
                e) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'incremento e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi;
                d) per  gli  anni  successivi  al  2002, il limite di
          reddito  annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
          all'incremento  dell'importo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          rispetto all'anno precedente.
              6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
          al  presente  articolo non si tiene conto del reddito della
          casa di abitazione.
              7.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno percepito
          indebitamente   prestazioni   pensionistiche   o  quote  di
          prestazioni  pensionistiche  o  trattamenti  di famiglia, a
          carico  dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001,
          non  si  fa  luogo  al  recupero  dell'indebito  qualora  i
          soggetti  medesimi siano percettori di un reddito personale
          imponibile  ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
          inferiore a 8.263,31 euro.
              8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
          i  trattamenti  di  cui  al  comma 7 siano percettori di un
          reddito  personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
          2000  di  importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
          al   recupero   dell'indebito   nei  limiti  di  un  quarto
          dell'importo riscosso.
              9.   Il  recupero  e'  effettuato  mediante  trattenuta
          diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
          L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
          entro  il  limite  di  ventiquattro  mesi. Tale limite puo'
          essere  superato  al fine di garantire che la trattenuta di
          cui  al  presente  comma  non sia superiore al quinto della
          pensione.
              10.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9 non si
          applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
          abbia   indebitamente  percepito  i  trattamenti  a  carico
          dell'INPS.   Il  recupero  dell'indebito  pensionistico  si
          estende  agli  eredi del pensionato solo nel caso in cui si
          accerti il dolo del pensionato medesimo.".
              - Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
          544, e' il seguente:
              "Art.   1   (Maggiorazione   sociale   dei  trattamenti
          pensionistici). - 1.  Con  effetto  dal  1  luglio 1988, ai
          titolari   ultrasessantacinquenni   di  pensioni  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          delle   gestioni  speciali  per  i  commercianti,  per  gli
          artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
          corrisposta,  a  domanda,  una maggiorazione  sociale della
          pensione  nella  misura di lire 50.000 mensili, per tredici
          mensilita', a condizione che:
                a) non  posseggano redditi propri per un importo pari
          o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
          annuo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
          della maggiorazione sociale;
                b) non  posseggano,  se coniugati, redditi propri per
          un   importo   pari  o  superiore  a  quello  di  cui  alla
          lettera a),  ne'  redditi, cumulati con quelli del coniuge,
          per  un importo pari o superiore al limite costituito dalla
          somma  dell'ammontare  annuo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          dell'ammontare    annuo   della maggiorazione   sociale   e
          dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
          al  cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
          effettivamente separato.
              2.   Con   effetto   dal   1  gennaio  1990  la  misura
          della maggiorazione   di   cui  al  comma 1  e'  elevata  a
          lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'.
              3.  Qualora  i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti   di   cui   alle   lettere a)  e  b)  del  comma 1,
          la maggiorazione  sociale  e' corrisposta in misura tale da
          non comportare il superamento dei limiti stessi.
              4.   Agli   effetti  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  si  tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il
          nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
              5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
          sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
          per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'istituto nazionale
          della   previdenza   sociale   (INPS),   al  quale  compete
          l'accertamento delle condizioni per la concessione.
              6.  La  domanda  per ottenere la maggiorazione sociale,
          corredata  dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
          una  dichiarazione  resa dal richiedente su apposito modulo
          attestante   l'esistenza   dei   prescritti  requisiti,  e'
          presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
              7.  In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
          all'erogazione   della maggiorazione  di  cui  al  presente
          articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
          dei  requisiti  prescritti, sottoscritta dagli interessati,
          in  sede  di  riscossione,  su  apposito modulo predisposto
          dall'Istituto stesso.
              8.  Alla  dichiarazione si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a favore del Fondo sociale.
              9.   La   suddetta   sanzione  e'  comminata  dall'INPS
          attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
              10.  La  maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          e  non  e' cedibile, ne sequestrabile, ne' pignorabile. Per
          coloro  che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
          precedenti,  presentino  domanda  entro  il  primo  anno di
          applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
          dal  1  luglio  1988  o  dal  mese  successivo  a quello di
          compimento  dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi si
          verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
              11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
          dell'INPS  concernenti  la concessione della maggiorazione,
          nonche'  per  la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui  al  comma 8  e per le conseguenti controversie in sede
          giurisdizionale  si  applicano le norme che disciplinano il
          contenzioso    in    materia    di    pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,
          ovvero,  per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
          gestioni  speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
          in materia di pensioni.
              12.  Con  effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
          della  maggiorazione  sociale,  secondo  la  disciplina del
          presente  articolo,  e' estesa ai titolari ultrasessantenni
          delle  pensioni  di  cui  al  comma 1,  in  misura  pari  a
          lire 30.000    mensili,   per   tredici   mensilita',   con
          corrispondente  rideterminazione  dei  limiti di reddito di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1.
              13.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 1 della
          legge 15 aprile 1985, n. 140.".
              -  Il  testo dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n.
          153, e' il seguente:
              "Art.  8.  -  Ai  cittadini  italiani, le cui posizioni
          assicurative  sono state trasferite dall'Istituto nazionale
          della   previdenza   sociale   all'istituto   nazionale  di
          assicurazione   sociale   libico,  in  forza  dell'art.  12
          dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con
          legge  17 agosto  1957,  n.  843,  e che hanno acquisito il
          diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro
          il  31 dicembre  1965,  e'  corrisposto  a  decorrere  al 1
          gennaio  1969,  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  ed  a  totale  carico  del Fondo per l'adeguamento
          delle   pensioni,   un  aumento  dell'integrazione  di  cui
          all'art.  15  della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino
          al  raggiungimento  dell'importo  mensile  dei  trattamenti
          minimi   previsti   dall'assicurazione   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti.
              I  trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti
          anche  ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito
          in   virtu'   del   cumulo   dei   periodi  assicurativi  e
          contributivi    previsto    da    accordi   o   convenzioni
          internazionali  in  materia  di  assicurazione  sociale,  a
          condizione   che   l'assicurato   possa  far  valere  nella
          competente    gestione    pensionistica    una   anzianita'
          contributiva  in  costanza  di rapporto di lavoro svolto in
          Italia non inferiore a dieci anni.
              Ai   fini  dell'integrazione  ai  suddetti  trattamenti
          minimi    si   tiene   conto   dell'eventuale   trattamento
          pensionistico    corrisposto    a   carico   di   organismi
          assicuratori  di  Paesi  legati  all'Italia  da  accordi  o
          convenzioni   internazionali   di   sicurezza   sociale;  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1996  detta  integrazione viene
          annualmente  ricalcolata  in  funzione  delle variazioni di
          importo   dei  predetti  trattamenti  pensionistici  esteri
          intervenute  al  1  gennaio  di  ciascun  anno;  qualora le
          operazioni  di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
          comportato  il  pagamento  di somme eccedenti il dovuto, il
          relativo  recupero sara' effettuato in conformita' all'art.
          11  della  legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al
          trattamento  minimo  che,  al  1  gennaio  1996,  risultino
          eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle
          disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate
          nella  misura  erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
          relativo  importo  non  venga  assorbito dalle perequazioni
          della  pensione  base.  Le  modalita' di accertamento delle
          variazioni  degli  importi pensionistici esteri ed il tasso
          di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane
          di  tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza sociale di concerto con i
          Ministri degli affari esteri e del tesoro.
              I  lavoratori  emigranti  che  siano  in  possesso  dei
          prescritti  requisiti  per  il diritto a pensione in virtu'
          del  cumulo  dei periodi assicurativi e contributivi di cui
          al   secondo  comma  hanno  diritto  anche  sulla  base  di
          certificazione   provvisoria   rilasciata   dai  competenti
          organismi  esteri,  alla  liquidazione  di un'anticipazione
          sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale
          integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di
          pensione  ed  e'  riassorbita  in relazione agli importi di
          pro-rata    eventualmente    corrisposti    da    organismi
          assicuratori esteri.".
              -  Il  testo  della  legge  6 dicembre  1971,  n.  1066
          "Concessione  di anticipazioni a persone fisiche giuridiche
          titolari  di  beni, diritti e interessi soggetti in Libia a
          misure  limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni
          e  diritti  in  precedenza  perduti",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1971, n. 318.
              -   Il   testo  della  legge  26 gennaio  1980,  n.  16
          "Disposizioni  concernenti la corresponsione di indennizzi,
          incentivi  ed  agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
          che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori
          gia'  soggetti  alla  sovranita' italiana e all'estero", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 febbraio 1980, n.
          40.
              -   Il   testo   della  legge  5 aprile  1985,  n.  135
          "Disposizioni   sulla   corresponsione   di   indennizzi  a
          cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori
          gia'  soggetti  alla  sovranita' italiana e all'estero", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1985, n. 93.
              -   Il   testo  della  legge  29 gennaio  1994,  n.  98
          "Interpretazioni  autentiche  e  norme procedurali relative
          alla  legge  5 aprile  1985, n. 135, recante: "Disposizioni
          sulla  corresponsione  di indennizzi a cittadini ed imprese
          italiane  per  beni perduti in territori gia' soggetti alla
          sovranita'  italiana  e  all'estero",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1994, n. 33.