Art. 38. (Gestioni previdenziali) 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2003: a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell' ENPALS. 4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia" 5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facolta', in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero. 7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e' sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003. 8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003". 9. A decorrere dal 1 gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilita', tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura puo' essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non puo', in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilita' e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non puo' comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita'. Il predetto incremento puo' essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita' a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di accesso al beneficio. 10. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia. 11. E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1 gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e' il seguente: "3. Sono a carico della gestione: a)-b) omissis; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale;". - Il testo dell'art. 59, comma 34, della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente: "34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.". - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).". - Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 - Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, e' il seguente: "4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le societa' di intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita' di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10, della redditivita' prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.". - Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. - Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. - Il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e' il seguente): "6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.". - Il testo dell'art. 3, comma 9, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente: "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9 - bis, comma 2, del decreto - legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;". - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999. 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Per le entrate amministrative dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo. 4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza. 5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali. 6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003. 7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente. 8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore. 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data. 10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore. 10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al com-ma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dello stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.". - Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' il seguente: "Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali). - 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. 2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.". - Il testo dell'art. 38 della citata legge n. 448 del 2001, e' il seguente: "Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni; b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del quinquennio. 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresi' concessi ai soggetti con eta' pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita' di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; e) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi; d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. 6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. 7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. 8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. 9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. 10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.". - Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' il seguente: "Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici). - 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'. 3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari. 5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. 7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso. 8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1 luglio 1988. 11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni. 12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.". - Il testo dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' il seguente: "Art. 8. - Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'art. 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto a decorrere al 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni. Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. I lavoratori emigranti che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed e' riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.". - Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 "Concessione di anticipazioni a persone fisiche giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1971, n. 318. - Il testo della legge 26 gennaio 1980, n. 16 "Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1980, n. 40. - Il testo della legge 5 aprile 1985, n. 135 "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1985, n. 93. - Il testo della legge 29 gennaio 1994, n. 98 "Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1994, n. 33.