Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili) 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta. 2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari. 3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. 4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo. 5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Note all'art. 40: - Il titolo della legge 8 luglio 1998, n. 230 e' il seguente: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163). - Il titolo della legge 6 marzo 2001, n. 64 e' il seguente: "Istituzione del servizio civile nazionale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68). - Il testo degli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili) e' il seguente: "Art. 4 (Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti). - A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.". "Art. 7. - lndennita' di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile. L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui all'art. 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare. A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecita' assoluta, nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare. L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili. Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.". - Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente: "3. Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'. 2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa. 3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili. 4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.". - Il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.".