Art. 40.
(Utilizzo  degli  obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
       civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

   1.  Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230,  e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo  2001,  n.  64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio  di  accompagnamento  ai ciechi civili, di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
   2.  Possono  presentare  a  richiesta  di  cui al comma 1 i ciechi
civili  che  svolgono  un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la
necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
   3.  La  sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  2 e'
certificata  dal  datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli
ordini  e  dagli  albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli
enti  o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale,
dal  medico  di  famiglia  quando l'accompagnamento e' necessario per
motivi sanitari e per periodi determinati.
   4.  L'indennita'  di  accompagnamento  ai ciechi assoluti prevista
dagli  articoli  4  e  7  della  citata  legge  n.  382  del  1970  e
l'indennita'   speciale  dei  ciechi  civili  ventesimisti  istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93  euro  mensili  nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita'  usufruiscono  del  servizio  di accompagnamento di cui al
presente articolo.
   5.  Le  economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il  Fondo  nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 40:
              -  Il  titolo  della  legge 8 luglio 1998, n. 230 e' il
          seguente:   "Nuove   norme   in  materia  di  obiezione  di
          coscienza"  (Pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
          1998, n. 163).
              -  Il  titolo  della  legge  6 marzo  2001, n. 64 e' il
          seguente:   "Istituzione  del  servizio  civile  nazionale"
          (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68).
              -  Il  testo degli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio
          1970,  n.  382  (Disposizioni  in  materia di assistenza ai
          ciechi civili) e' il seguente:
              "Art.   4  (Indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi
          assoluti).  -  A  tutti i ciechi assoluti che hanno diritto
          alla   pensione   non  riversibile  di  cui  ai  precedenti
          articoli,  l'indennita' di accompagnamento istituita con la
          legge  28 marzo  1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura
          di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di
          concessione della pensione.
              Per  i  ciechi  che,  al  31 dicembre  1969,  siano  in
          godimento     dell'indennita'     in     misura    ridotta,
          la maggiorazione   e'   concessa   con   provvedimento  del
          presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.".
              "Art.  7.  - lndennita' di accompagnamento per i ciechi
          non aventi diritto alla pensione non riversibile.
              L'indennita'  di  accompagnamento,  nella misura di cui
          all'art.  4,  spetta  altresi'  ai  ciechi assoluti di eta'
          superiore  agli  anni  18, non aventi diritto alla pensione
          non  riversibile, sempre che gli interessati non dispongano
          di  un  reddito  superiore  al  doppio  della  quota esente
          dall'imposta complementare.
              A  tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera
          nazionale  per  i  ciechi  civili  istanza in carta libera,
          corredata   da   un  certificato  di  un  medico  oculista,
          attestante    la   cecita'   assoluta,   nonche'   da   una
          dichiarazione   dell'ufficio  finanziario,  concernente  la
          posizione   dei   richiedenti   agli  effetti  dell'imposta
          complementare.
              L'indennita'  di  accompagnamento  e'  concessa, previo
          l'accertamento  della  cecita'  assoluta e delle condizioni
          economiche,  dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi
          civili.
              Il  godimento  dell'indennita' decorre dal primo giorno
          del    mese    successivo   a   quello   di   presentazione
          dell'istanza.".
              - Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n.
          508  (Norme  integrative in materia di assistenza economica
          agli  invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
          il seguente:
              "3.  Istituzione, misura e periodicita' di una speciale
          indennita' in favore dei ciechi parziali.
              1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988,  ai  cittadini
          riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
          ventesimo  in  entrambi gli occhi con eventuale correzione,
          e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
          titolo  della  minorazione  di L. 50.000 mensili per dodici
          mensilita'.
              2.  Detta  indennita'  sara' corrisposta d'ufficio agli
          attuali  beneficiari  della pensione non reversibile di cui
          all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979,
          n.   663,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          29 febbraio  1980,  n. 33, e a domanda negli altri casi con
          decorrenza   dal   primo   mese  successivo  alla  data  di
          presentazione della domanda stessa.
              3.  L'indennita'  speciale  di  cui  al  comma 1 non si
          applica alle altre categorie di minorati civili.
              4.  Per  gli  anni successivi, l'adeguamento automatico
          della  indennita'  di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
          base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
          dal  comma  2  dell'art.  1  della legge 6 ottobre 1986, n.
          656.".
              -  Il  testo  del  comma 44 dell'art. 59 della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.".