Art. 90.
       (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)

   1.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche  alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali senza fine di lucro.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,  l'importo  fissato
dall'articolo  1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito  dall'articolo  25  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
   3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  81,  comma  1,  lettera m), e' aggiunto, in fine, il
   seguente  periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti
   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa  di  carattere
   amministrativo-gestionale  di  natura  non  professionale  resi in
   favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo  83,  comma  2,  le  parole: "a lire 10.000.000" sono
   sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

   4.  Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali  e gli enti di
promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  non  sono obbligati ad
operare  la  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo  di  acconto sui
contributi    erogati   alle   societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche,  stabilita  dall'articolo  28,  secondo  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle societa' e
associazioni  sportive  dilettantistiche,  nonche'  delle Federazioni
sportive  e  degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente  connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
   6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato 8 annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
   7.  All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti:
"e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
   8.  Il  corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni  sportive  dilettantistiche  e  fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che  svolgono  attivita'  nei  settori  giovanili  riconosciuta dalle
Federazioni  sportive  nazionali  o  da  enti  di promozione sportiva
costituisce,  per  il  soggetto  erogante,  fino  ad un importo annuo
complessivamente  non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta  alla  promozione  dell'immagine  o  dei  prodotti del soggetto
erogante  mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
   9.  Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  13-bis,  comma  1,  la  lettera i-ter) e' sostituita
   dalla  seguente:  "i-ter)  le erogazioni liberali in denaro per un
   importo  complessivo  in ciascun periodo d'imposta non superiore a
   1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e associazioni sportive
   dilettantistiche,   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
   erogazioni  sia  eseguito  tramite  banca o ufficio postale ovvero
   secondo   altre  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
   dell'economia  e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
   17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

   10.  All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  le  parole:  "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo  81,  comma  1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse.
   11.  All'articolo  111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
   12.  Presso  l'istituto  per  il  credito sportivo e' istituito il
Fondo  di  garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria  per  i  mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura,   al   miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa'  o  associazioni  sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
   13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
Consiglio   nazionale   del   CONI.  Il  regolamento  disciplina,  in
particolare,   le   forme   di  intervento  del  Fondo  in  relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
   14.   Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'istituto per il credito sportivo.
   15.  La  garanzia  prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica  nei  limiti  e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui  al  comma  13  e  opera  entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
   16.  La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale  acquisito  dal  fondo  speciale di cui all' articolo 5 della
legge  24  dicembre  1957,  n.  1295, e successive modificazioni, dei
premi   riservati  al  CONI  a  norma  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
   17.  Le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare  nella  denominazione  sociale  la  finalita'  sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
   dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione   sportiva  con  personalita'  giuridica  di  diritto
   privato  ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa'  sportiva  di capitali costituita secondo le disposizioni
   vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che prevedono le finalita' di
   lucro.

   18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni  dell'ordinamento  generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e
   delle  associazioni  sportive  dilettantistiche,  con  particolare
   riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione  di  attivita'  sportive dilettantistiche, compresa
   l'attivita'   didattica   per   l'avvio,   l'aggiornamento   e  il
   perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
   sociali  in  altre  societa'  e  associazioni sportive nell'ambito
   della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione   ai   fini   sportivi   del  patrimonio  in  caso  di
   scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo  di  conformarsi  alle  norme  e  alle  direttive del CONI
   nonche'  agli  statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
   nazionali  o  dell'ente  di  promozione sportiva cui la societa' o
   l'associazione intende affiliarsi;
b) le  modalita'  di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai
   fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
   nazionali  del  CONI  o alle discipline sportive associate o a uno
   degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
   base regionale;
c) i  provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o
   di   gravi   irregolarita'  di  gestione  o  di  gravi  infrazioni
   all'ordinamento sportivo.

   19.  Sono  fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
   20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, il registro delle
societa'  e  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni    sportive   dilettantistiche   senza   personalita'
   giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa'  sportive  dilettantistiche  costituite  nella  forma  di
   societa' di capitali.

   21.  Le  modalita'  di  tenuta  del  registro  di cui al comma 20,
nonche'  le  procedure  di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati  e  l'eventuale  cancellazione  sono  disciplinate  da  apposita
delibera  del  Consiglio  nazionale  del  CONI,  che  e' trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.
   22.  Per  accedere  ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa'   e   le   associazioni   sportive  dilettantistiche  devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
   23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito  delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori  dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza.   Ai  medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti
esclusivamente  le  indennita'  e  i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma  1,  lettera  m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
   24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i cittadini e deve essere
garantito,  sulla  base  di  criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
   25.  Ai  fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non  intenda  gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e'  affidata  in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che  ne  stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa determinazione di
criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei  soggetti
affidatari.  Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
   26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti sportivi
scolastici,  compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e   delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese  quelle
extracurriculari  ai  sensi  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti   a   disposizione   di   societa'   e   associazioni  sportive
dilettantistiche  aventi  sede  nel  medesimo  comune  in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
 
          Note all'art. 90:
              - Il   testo  della  legge  16 dicembre  1991,  n.  398
          (Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive  dilettantistiche)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 dicembre 1991, n. 295.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1, della gia' citata
          legge  16 dicembre  1991, n. 398, come sostituito dall'art.
          25  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "1.  Le  associazioni  sportive  e relative sezioni non
          aventi  scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
          nazionali  o  agli  enti  nazionali  di promozione sportiva
          riconosciuti  ai  sensi  delle  leggi  vigenti, chesvolgono
          attivita'  sportive  dilettantistiche  e  che  nel  periodo
          d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio di
          attivita' commerciali proventi per un importo non superiore
          a  lire  360  milioni,  possono  optare  per l'applicazione
          dell'imposta  sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito
          delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
          secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 2. L'opzione e'
          esercitata   mediante   comunicazione   a   mezzo   lettera
          raccomandata  da inviare al competente ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del
          mese  successivo  a  quello  in  cui  e' esercitata, fino a
          quando  non  sia  revocata  e,  in ogni caso, per almeno un
          triennio.  I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  di
          attivita'    commerciali    esercitano    l'opzione   nella
          dichiarazione  da  presentare  ai  sensi  dell'art.  35 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi e di essa deve essere
          data  comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro
          i trenta giorni successivi".
              - Il  testo  dell'art.  81,  comma  1,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi
          di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
                a) le     plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
          renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni o degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di partecipazioni qualificate. Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni,  diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate;
                c-bis)  le  plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai  sensi  della lettera c), realizzate mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  87,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni;
                c-ter)  le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
                c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente   indicati,  comunque  realizzati  mediante
          rapporti  da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
          acquistare  a termine strumenti finanziari, valute, metalli
          preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
          uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a tassi di interesse, a
          quotazioni  o  valori  di  strumenti  finanziari, di valute
          estere,  di  metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro
          parametro    di    natura    finanziaria.    Agli   effetti
          dell'applicazione  della  presente lettera sono considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                c-quinquies)   le   plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura di
          rapporti  produttivi  di  redditi  di  capitale  e mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari   o   di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli
          realizzati  mediante rapporti attraverso cui possono essere
          conseguiti  differenziali positivi e negativi in dipendenza
          di un evento incerto;
                d) le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
                e) i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                g) i  redditi  derivanti dall'utilizzazione economica
          di   opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di
          processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
          acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
          salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
          49;
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                h-bis)   le   plusvalenze   realizzate   in  caso  di
          successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
                i) redditi  derivanti  da  attivita'  commerciali non
          esercitate abitualmente;
                l) i   redditi   derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo  non  esercitate abitualmente o dall'assunzione di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                m) le  indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
          di  spesa,  i  premi  e  i  compensi erogati nell'esercizio
          diretto  di  attivita'  sportive dilettantistiche dal CONI,
          dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
          per  l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
          promozione  sportiva  e  da  qualunque  organismo, comunque
          denominato,     che     persegua     finalita'     sportive
          dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. Tale
          disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
          coordinata  e  continuativa  di  carattere amministrativo -
          gestionale  di  natura  non professionale resi in favore di
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
              - Il  testo  dell'art.  83,  comma  2,  del gia' citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi), come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 83 (Premi vincite e indennita). - 1. I premi e le
          vincite  di  cui  alla  lettera d) del comma 1 dell'art. 81
          costituiscono  reddito per l'intero ammontare percepito nel
          periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
              2.  Le  indennita',  i rimborsi forfettari, i premi e i
          compensi  di  cui  alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
          non  concorrono  a  formare  il  reddito per un importo non
          superiore  complessivamente  nel  periodo d'imposta a 7.500
          euro.  Non  concorrono,  altresi',  a  formare il reddito i
          rimborsi   di   spese   documentate   relative   al  vitto,
          all'alloggio,  al  viaggio  e  al  trasporto  sostenute  in
          occasione  di  prestazioni  effettuate fuori dal territorio
          comunale".
              - Il testo dell'art. 28, secondo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' il seguente:
              "2.  Le  regioni, le province, i comuni, gli altri enti
          pubblici  e privati devono operare una ritenuta del quattro
          per  cento  a  titolo di acconto delle imposte indicate nel
          comma  precedente  e  con obbligo di rivalsa sull'ammontare
          dei  contributi  corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
          l'acquisto di beni strumentali.".
              - Il   testo   del  n.  27-bis  della  tabella  di  cui
          all'allegato  B  annesso  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica    26 ottobre    1972,   n.   642,   (Disciplina
          dell'imposta  di  bollo),  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Tabella  art.  27-bis  (Agevolazioni  ed  esenzioni  a
          favore   delle  ONLUS).  -  1.  Atti,  documenti,  istanze,
          contratti,  nonche'  copie  anche  se  dichiarate conformi,
          estratti,   certificazioni,  dichiarazioni  e  attestazioni
          poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
          di utilita' sociale e dalle federazioni sportive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
              - Il  testo  dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641
          (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "1.   Gli   atti   e  i  provvedimenti  concernenti  le
          organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
          le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche sono
          esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
              - Il  testo  dell'art.  74,  comma  2,  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
          seguente:
              "2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda sono
          deducibili  nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
          quote   costanti   nell'esercizio   stesso  e  nei  quattro
          successivi.  Le  spese  di  rappresentanza  sono ammesse in
          deduzione  nella  misura  di  un terzo del loro ammontare e
          sono  deducibili  per  quote costanti nell'esercizio in cui
          sono   state   sostenute   e  nei  quattro  successivi.  Si
          considerano  spese di rappresentanza anche quelle sostenute
          per  i  beni  distribuiti  gratuitamente,  anche  se recano
          emblemi,   denominazioni   o   altri   riferimenti  atti  a
          distinguerli  come  prodotti  dell' impresa, e i contributi
          erogati  per  l'organizzazione  di  convegni  e  simili. Le
          predette  limitazioni  non  si  applicano  ove  le spese di
          rappresentanza  siano  riferite  a  beni  di cui al periodo
          precedente   di   valore   unitario   non   eccedente  lire
          cinquantamila".
              - Il  testo  dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a)  gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati:
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
          data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
          oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
          locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
          di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
          e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
          adibita ad abilazione principale. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
          dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
          mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
          di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
          sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
          cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
          mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
          puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della   legge   5   febbraio  1992,  n.  104,  si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli  53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
          dal   pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
          importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
          quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con
          riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,
          nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
          il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi che concorrono a formarlo. Si considerano altresi',
          rimaste  a  carico del contribuente le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi o premi che, pur essendo versati da
          altri,  concorrono  a  formare il suo reddito, salvo che il
          datore  di  lavoro  ne  abbia riconosciuto la detrazione in
          sede di ritenuta.
                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000,  limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
          delle predette spese;
                c-ter)    le   spese   sostenute   per   servizi   di
          interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
                d)  le  spese  funebri  sostenute in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni a enti per oggetto il
          rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP).  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza,
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate  nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute. delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono  per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente  coinvolti e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica,  entro il 31 marzo di ciascun anno al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i)  le erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi
          non  appartenenti  all'Organizzazione per la cooperazione e
          lo   sviluppo   economico   (OCSE)   nonche'  i  contributi
          associativi,  per  importo  non superiore a 2 milioni e 500
          mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso
          che  operano  esclusivamente  nei settori di cui all'art. 1
          della  legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
          ai  soci  un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
          lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
          alle   loro   famiglie.   La  detrazione  e'  consentita  a
          condizione   che   il   versamento  di  tali  erogazioni  e
          contributi  sia  eseguito  tramite  banca o ufficio postale
          ovvero  mediante  gli  altri  sistemi di pagamento previsti
          dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e   secondo   ulteriori   modalita'   idonee  a  consentire
          all'amministrazione  finanziaria lo svolgimento di efficaci
          controlli,  che  possono  essere  stabilite con decreto del
          Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
          superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis)".
              - Il  testo  dell'art.  65,  comma  2,  del decreto del
          presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente
              "2. Sono inoltre deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
          reddito d'impresa dichiarato;
                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
          reddito d'impresa dichiarato;
                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c   -  bis)  le  erogazioni  liberali  a  favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c  -  ter)  le spese sostenute dai soggetti obbligati
          alla   manutenzione,   protezione  o  restauro  delle  cose
          vincolate  ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico.
          La  necessita'  delle  spese, quando non siano obbligatorie
          per   legge,  deve  risultare  da  apposita  certificazione
          rilasciata  dalla  competente  soprintendenza del Ministero
          per  i  beni  culturali  e  ambientali, previo accertamento
          della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente
          ufficio  del  territorio  dei  Ministero  delle finanze. La
          deduzione  non  spetta in caso di mutamento di destinazione
          dei     beni    senza    la    preventiva    autorizzazione
          dell'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali, di
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili  e  mobili vincolati e di tentata esportazione non
          autorizzata  di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
          culturali  ed  ambientali  da'  immediata  comunicazione al
          competente   ufficio  delle  entrate  del  Ministero  delle
          finanze  delle violazioni che comportano la indeducibilita'
          e  dalla  data  di ricevimento della comunicazione inizia a
          decorrere  il  termine per la rettifica della dichiarazione
          dei redditi;
                c - quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
          1³ giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  ivi comprese le
          erogazioni  effettuate  per l'organizzazione di mostre e di
          esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
          culturale,  delle  cose  anzidette,  e  per  gli studi e le
          ricerche  eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
          esposizioni,   gli   studi  e  le  ricerche  devono  essere
          autorizzati,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni stesse. Detti, termini possono, per causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c  - quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
          importo  non superiore al 2 per cento dei reddito d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                c  -  sexies)  le  erogazioni liberali in denaro, per
          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
          le  iniziative  umanitarie,  religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del Presidente dei Consiglio dei Ministri ai sensi
          dell'art.  13  -  bis, comma 1, lettera i - bis), nei Paesi
          non appartenenti all'OCSE;
                c   -  septies)  le  spese  relative  all'impiego  di
          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,
          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di
          ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare
          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei
          redditi;
                c - octies) abrogata;
                c - nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute,  per lo svolgimento
          dei  loro  compiti  istituzionali e per la realizzazione di
          programmi  culturali nei settori dei beni culturali e dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri   che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti  e  le categorie di
          soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni
          liberali;  determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo
          indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun ente o soggetto
          beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di informazione da
          parte  dei  soggetti  erogatori e dei soggetti beneficiari;
          vigila  sull'impiego  delle erogazioni e comunica, entro il
          31 marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento al
          Centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
          l'ammontare  delle  erogazioni liberali da essi effettuate.
          Nel  caso  che,  in un dato anno, le somme complessivamente
          erogate  abbiano  superato  la  somma allo scopo indicata o
          determinata,  i  singoli  soggetti  beneficiari che abbiano
          ricevuto  somme  di  importo maggiore della quota assegnata
          dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali versano
          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento
          della differenza;
                c - decies) le erogazioni liberali in denaro a favore
          di  organismi  di  gestione  di  parchi e riserve naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di  tutela  speciale  paesistico  -  ambientale  come
          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,
          nonche'  gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private
          indicate  alla  lettera a) del comma 2 - bis dell'art. 114,
          effettuate   per   sostenere  attivita'  di  conservazione,
          valorizzazione,  studio,  ricerca  e  sviluppo  dirette  al
          conseguimento  delle  finalita'  di  interesse generale cui
          corrispondono    tali    ambiti   protetti.   Il   Ministro
          dell'ambiente     individua     con     proprio    decreto,
          periodicamente,  i  soggetti e le categorie di soggetti che
          possono  beneficiare  delle  predette  erogazioni liberali;
          determina,  a  valere  sulla  somma allo scopo indicata, le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso  che in un dato anno le somme complessivamente erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i  singoli  soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
          di  importo maggiore  della  quota  assegnata dal Ministero
          dell'ambiente,  versano  all'entrata dello Stato un importo
          pari al 37 per cento della differenza;
                c  -  undecies)  le  erogazioni  liberali in denaro a
          favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente riconosciute, per la realizzazione
          di  programmi  di  ricerca  scientifica  nel  settore della
          sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito
          decreto  che  individua  annualmente, sulla base di criteri
          che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          i   soggetti   che   possono   beneficiare  delle  predette
          erogazioni   liberali.   Il   predetto   decreto  determina
          altresi',   fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
          indicate,   l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili  per
          ciascun  soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
          di  informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori e dei
          soggetti  beneficiari.  Il  Ministero  della sanita' vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento, al centro
          informativo  del  Dipartimento  delle entrate del Ministero
          delle   finanze,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori  e
          l'ammontare  delle  erogazioni  liberali deducibili da essi
          effettuate.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per
          categorie  di  soggetti). - 1. Per i soggetti che alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto hanno acquisito
          il  diritto  a  fruire  di  uno  dei  regimi  di  esenzione
          decennale  a carattere territoriale dell'imposta locale sui
          redditi  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei requisiti
          previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto
          nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento
          o  l'impianto  cui  il  regime  agevolativo  si  riferisce,
          determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il
          residuo  periodo  di  applicabilita' del detto regime di un
          ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
              2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi
          si  avvalgono  di  regimi  forfetari  di determinazione del
          reddito,  con  esclusione  di  quelli indicati nell'art. 9,
          comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi
          aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
          retribuzioni  sostenute  per  il  personale dipendente, dei
          compensi    spettanti   ai   collaboratori   coordinati   e
          continuativi  di  quelli per prestazioni di lavoro autonomo
          non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
              3.   Ai  soggetti  che  svolgono  attivita'  produttive
          attraverso     stabilimenti     industriali    tecnicamente
          organizzati  impiantati  nel territorio del Mezzogiorno, di
          cui   alla  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee  1  marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione
          dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di
          ammontare   pari,   rispettivamente,   al   2   per   cento
          dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
          dipendente  risultante  dalle  dichiarazioni  presentate ai
          fini  fiscali  relative al periodo di imposta in corso al 1
          gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in
          corso  al  1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni
          per   l'applicazione   delle   disposizioni  relative  alla
          fiscalizzazione degli oneri sociali.
              4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e
          sino  al  frazionamento  del mutuo, per quelle a proprieta'
          divisa,   la   base  imponibile  e'  determinata  ai  sensi
          dell'art. 10, commi 1 e 2.
              5.  Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma
          1,  lettera  b),  della  legge  8 novembre 1991, n. 381, il
          costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art.
          4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base
          imponibile.
              6.  Per  l'anno  1998,  le  cooperative  sociali di cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera a), della legge 8 novembre
          1991,  n.  381,  nonche'  le  cooperative  di  lavoro e gli
          organismi  di  fatto di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 aprile  1970,  n.  602,  deducono dalla base
          imponibile  una  somma pari alla differenza tra l'ammontare
          delle  retribuzioni  effettivamente  corrisposte  e  quello
          calcolato  in  base  ai  salari convenzionali. Per gli anni
          1999  e  2000  la somma da dedurre dalla base imponibile e'
          pari,  rispettivamente,  al  75 per cento e al 50 per cento
          della   predetta   differenza  calcolata  con  le  medesime
          modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
          determinata in maniera ordinaria.".
              -  Il  testo  dell'art.  111 - bis, comma 4, del citato
          testo  unico  delle  imposte  dei  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
              "Art.  111  -  bis (Perdita della qualifica di ente non
          commerciale). - 1.   Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie,   l'ente   perde   la  qualifica  di  ente  non
          commerciale   qualora  eserciti  prevalentemente  attivita'
          commerciale per un intero periodo d'imposta.
              2.  Ai  fini della qualificazione commerciale dell'ente
          si tiene conto anche dei seguenti parametri:
                a) prevalenza    delle    immobilizzazioni   relative
          all'attivita'  commerciale,  al  netto  degli ammortamenti,
          rispetto alle restanti attivita';
                b) prevalenza   dei  ricavi  derivanti  da  attivita'
          commerciali  rispetto  al  valore  normale delle cessioni o
          prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
                c) prevalenza  dei  redditi  derivanti  da  attivita'
          commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
          per   queste   ultime  i  contributi,  le  sovvenzioni,  le
          liberalita' e le quote associative;
                d)  prevalenza  delle  componenti  negative  inerenti
          all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
              3.  Il  mutamento  di  qualifica  opera  a  partire dal
          periodo  d'imposta  in  cui  vengono meno le condizioni che
          legittimano   le   agevolazioni  e  comporta  l'obbligo  di
          comprendere  tutti  i  beni  facenti  parte  del patrimonio
          dell'ente  nell'inventario  di  cui all'art. 15 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
          L'iscrizione  nell'inventario  deve essere effettuata entro
          sessanta  giorni  dall'inizio del periodo di imposta in cui
          ha  effetto  il mutamento di qualifica secondo i criteri di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1974, n. 689.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
          giuridiche   agli   effetti  civili  ed  alle  associazioni
          sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
          1295  (Costituzione  di un Istituto per il credito sportivo
          con  sede  in  Roma), come da ultimo modificato dal decreto
          legge  27 dicembre  2000,  n. 392, convertito in legge, con
          modificazioni,  con  legge  28 febbraio  2001, n. 26, e' il
          seguente:
              "Art.  5. - L'Istituto  puo'  concedere contributi agli
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          della  presente  legge,  con  le disponibilita' di un fondo
          speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato
          con  il  versamento  da  parte  del  C.O.N.I. dell'aliquota
          dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
          pronostici  a  norma  dell'art.  6  del decreto legislativo
          14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei
          concorsi medesimi colpiti da decadenza.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          14 aprile  1948,  n.  496,  (Disciplina  delle attivita' di
          giuoco), e' il seguente:
              "Art.  6. - E'  riservato  rispettivamente  al Comitato
          olimpico   nazionale   italiano   e   all'Unione  nazionale
          incremento   razze   equine   l'esercizio  delle  attivita'
          previste   dall'art.   1,   qualora   siano   connesse  con
          manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo degli enti predetti.
              La  disposizione  del comma precedente non si applica a
          quelle   attivita'   che  il  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  e  l'Unione nazionale incremento razze equine non
          intendano   svolgere.   In   tal   caso   si  osservano  le
          disposizioni  dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
          che  turbino  il  regolare svolgimento delle manifestazioni
          sportive.
              Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Unione
          nazionale  incremento  razze  equine  sono  tenuti,  per le
          attivita'  da  essi  svolte  a  norma  del  primo  comma, a
          corrispondere  allo Stato una tassa di lotteria pari al 16%
          di  tutti  gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
          affluire  al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
          indicato nell'art. 3.
              Nulla  e'  innovato  circa  l'applicazione  degli altri
          tributi attualmente in vigore.".
              - Il   regolamento   approvato   con   il  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca
          norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di
          riconoscimento   di   persone   giuridiche   private  e  di
          approvazione  delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
          statuto   iniziative   complementari   e   delle  attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche.
              - Il  testo  dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia),  come  da  ultimo modificato dalla legge 29 marzo
          2001, n. 86, e' il seguente:
              "4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  dei fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d  -  bis) assicurare criteri omogenei di valutazione
          per    l'autorizzazione   delle   sponsorizzazioni   e   di
          destinazione  dei proventi, tenuto conto di quanto previsto
          dall'art.  43,  comma  7,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449".
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio
          1992,  n.  138  [Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la
          funzionalita'  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI)] e' il seguente:
              "3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
          organizzazione   e  quelle  concernenti  l'ordinamento  dei
          servizi  sono  trasmesse per l'approvazione al Ministro del
          turismo  e  dello  spettacolo  e  divengono esecutive se il
          Ministro,  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di
          ricezione,   non  formula  motivati  rilievi  per  vizi  di
          legittimita'.".
              - Il   regolamento   approvato   con   il  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  10 ottobre  1996,  n.  567,
          disciplina  le  iniziative  complementari e delle attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche.