Art. 4. Il Ministero degli affari esteri procedera' alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti. Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'Amministrazione si riserva la facolta' di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1, allegato 1, del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.