Art. 4.
    Il  Ministero  degli  affari  esteri  procedera'  alla stipula di
appositi  atti  di  concessione  con  i soggetti proponenti di cui al
precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno
effettuate  in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei
progetti.
    Qualora   da  dette  verifiche  dovessero  emergere  elementi  di
dissonanza    con    quanto   dichiarato   nei   progetti   medesimi,
l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  individuare, sempre
previo  accertamento  sui  partenariati  dichiarati,  altri  progetti
finanziabili   utilizzando   la  graduatoria  approvata  all'art.  1,
allegato  1,  del  presente  decreto, secondo l'ordine decrescente di
punteggio.