Art. 5.
    L'erogazione  dei  finanziamenti avverra' sotto forma di acconti,
pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del reg. 1260/99 e
secondo  quanto  stabilito  nell'atto di concessione da sottoscrivere
con  i  titolari  dei  progetti,  e  sara'  effettuata  dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sulla  base  di  comunicazioni  del
Ministero   degli  affari  esteri  certificanti  la  sussistenza  dei
presupposti e delle condizioni per la liquidabilita' della spesa.
      Roma, 28 gennaio 2003
                                    Il vice direttore generale: Ronca