Art. 5. L'erogazione dei finanziamenti avverra' sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del reg. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita' della spesa. Roma, 28 gennaio 2003 Il vice direttore generale: Ronca