Art. 3.
  1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione
Campania  e'  tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali,
ad  adottare  il  valore  che  assicuri  l'erogazione  di acqua della
migliore qualita' possibile.