Art. 5.
  1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento
sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.  I  Ministeri  della  salute  e dell'ambiente e della tutela del
territorio  effettuano  congiuntamente  una  valutazione trimestrale,
sulla  base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato
di  attuazione  degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione
di sopralluoghi.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2003
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli