Art. 5. 1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2003 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli