Art. 2.
  Agli  effetti  della  deliberazione  sul conferimento dei Premi, la
commissione si atterra' ai criteri qui di seguito indicati:
    le   espressioni   "editore",  "traduttore",  "traduzione",  sono
riferite   non   soltanto   a   produttori   e   prodotti  editoriali
convenzionalmente  resi  pubblici  per mezzo della stampa, ma ad ogni
attivita'  intesa  a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di
qualsivoglia  informazione  o  messaggio  in  ulteriori  e differenti
linguaggi,   indipendentemente   dalla   loro   natura   (letteraria,
scientifica,  pragmatica)  e  dai  mezzi di comunicazione cui vengano
affidati;
    per  i  traduttori  si  ritengono meritevoli di riconoscimento le
opere  che  consentono  di  rilevarne  la  spiccata personalita' e la
funzione   di  mediatori  culturali.  La  figura  del  traduttore  si
contraddistingue  per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di
percorsi  metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno
di  due  sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui
confronto  scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti
omologici;
    per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale
delle  iniziative  caratterizzate,  se  stranieri, da una particolare
attenzione  per  la  diffusione  della  ricerca  scientifica  e della
cultura  italiana  all'estero;  se italiani, da linee e programmi nei
quali  le  traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa
ed  alle  condizioni  nelle  quali  essa  operi,  rivestano  un ruolo
particolarmente significativo.