Art. 10.
Autorizzazione  generale  per  stazioni  ripetitrici  automatiche non
                             presidiate
  1.  L'autorizzazione  generale  di  cui  all'art. 1, comma 1, fermo
restando  il  disposto  di cui all'art. 41 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   447/2001,   costituisce  requisito  per  il
conseguimento  senza  oneri,  a  mezzo  della  dichiarazione  di  cui
all'allegato  H,  dell'autorizzazione  generale per l'installazione e
l'esercizio  di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di
fuori   del   proprio   domicilio,   da   utilizzare   anche  per  la
sperimentazione.
  2.  La dichiarazione di cui al comma 1o va indirizzata al Ministero
delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni,
che,   fatta  salva  l'eventualita'  di  un  provvedimento  negativo,
comunica  al  soggetto  autorizzato, nel termine di quattro settimane
dalla   data   di   ricevimento  della  anzidetta  dichiarazione,  il
nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).
  3.  Le  stazioni  ripetitrici  automatiche non presidiate di cui al
comma   1o  devono  operare  sulle  frequenze  attribuite  dal  piano
nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore
e  rispettare  le  allocazioni  di  frequenza, per le varie classi di
emissione,   previste   dagli   organismi  radioamatoriali  affiliati
all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
  4.  Il  titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel
caso  delle  associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella
scheda   tecnica  facente  parte  dell'allegato  D,  sono  tenuti  al
controllo  delle  apparecchiature  al fine di assicurarne il corretto
funzionamento  e,  all'occorrenza,  a  disattivare tempestivamente le
apparecchiature   stesse   nel   caso   di  disturbi  ai  servizi  di
telecomunicazione.
  5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e' consentita
l'emissione continua della portante radio.
  6.  L'emissione  della  portante  a  radio  frequenza  deve  essere
limitata  esclusivamente  agli intervalli di tempo in cui e' presente
il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo
un  periodo  non  superiore  a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
  7.  L'utilizzo  della  stazione automatica deve essere consentito a
tutti i radioamatori.
  8.  Il  nominativo  della  stazione  deve  essere  ripetuto ogni 10
minuti.
  9.  La  massima  potenza  equivalente  irradiata  (e.r.p.) non deve
essere superiore a 10 W.
  10.   E'   consentito  il  collegamento  tra  stazioni  ripetitrici
automatiche,  anche  operanti  su  bande  di  frequenze  e  bande  di
emissione diverse.
  11.  Le  variazioni  delle  caratteristiche tecniche delle stazioni
ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente
comunicate  al  Ministero  delle comunicazioni il quale, entro trenta
giorni,  formula  eventuali  osservazioni  e,  se  del caso, comunica
all'interessato la necessita' di presentare nuova dichiarazione.