Art. 12.
                          Norme d'esercizio
  1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in
conformita'  delle  norme  legislative  e regolamentari vigenti e con
l'osservanza    delle    prescrizioni   contenute   nel   Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
  2.  E'  vietato  l'uso  della  stazione di radioamatore da parte di
persona  diversa  dal titolare, salvo che si tratti di persona munita
di  patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilita'
del  titolare.  In  tal  caso  deve  essere usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
  3.  Le  radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore  italiane  od estere debitamente autorizzate, a meno che
le  competenti  amministrazioni  estere  abbiano  notificato  la loro
opposizione.
  4.  E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore
con  le  reti  pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di
emergenza  o  di conseguimento delle finalita' proprie dell'attivita'
di radioamatore.
  5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere
effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o
di  trasmissione  dati  devono  essere  effettuate esclusivamente con
l'impiego  di  codici  internazionalmente  riconosciuti;  e'  ammesso
l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
  6.   All'inizio   ed  alla  fine  delle  trasmissioni,  nonche'  ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo   della   stazione  emittente.  In  caso  di  trasmissioni
numeriche  a  pacchetto,  il nominativo della stazione emittente deve
essere contenuto in ogni pacchetto.
  7.  E'  vietato  ai  radioamatori  far uso del segnale di soccorso,
nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
  8.  E'  vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi
non  hanno  titolo  a  ricevere;  e' comunque vietato far conoscere a
terzi   il  contenuto  e  l'esistenza  dei  messaggi  intercettati  e
involontariamente captati.