Art. 13.
                      Trasferimento di stazione
  1. Nell'ambito del territorio dello Stato e' consentito l'esercizio
temporaneo  della  stazione di radioamatore al di fuori della propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
  2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso
da   quello   indicato   nell'autorizzazione   generale  deve  essere
preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
  3.   Qualora   la  nuova  ubicazione  comporti  la  variazione  del
nominativo,   il  titolare  dell'autorizzazione  generale  deve  fare
richiesta  di  un  nuovo nominativo ai sensi dell'art. 37 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 447/2001.