Art. 14. Controllo sulle stazioni 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.