Art. 14.
                      Controllo sulle stazioni
  1.  I  locali  e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere  in  ogni  momento ispezionabili dai funzionari incaricati del
Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
  2.  La  dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio  di  stazione  di  radioamatore,  di  cui all'art. 34 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 deve
accompagnare  la  stazione  e  deve  essere  esibita  a richiesta dei
funzionari   del   Ministero  delle  comunicazioni  incaricati  della
verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.