Art. 15.
                          Limiti di potenza
  1.  Fatte  salve  eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze, le stazioni del
servizio  di  radioamatore  possono  operare  con le seguenti potenze
massime,  definite  come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media
fornita  alla  linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a
radiofrequenza,    in    corrispondenza    della   massima   ampiezza
dell'inviluppo di modulazione:
    classe A, fisso o mobile/portatile 500 W;
    classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.