Art. 16.
                   Requisiti delle apparecchiature
  1.  Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di
radioamatore   acquistate,   modificate   o   autocostruite,   devono
rispondere    ai   requisiti   tecnici   previsti   dalla   normativa
internazionale di settore.
  2.  Le  apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore,   ove   predisposte  ad  operare  anche  con  bande  di
frequenze,  classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate
dal  piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque
essere  utilizzate  nel  rispetto  delle  norme  di  esercizio di cui
all'art. 12.