Art. 18. Validita' dei documenti per l'esercizio dell'attivita' radioamatoriale 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con validita' di dieci anni a decorrere: a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1 gennaio 2002; b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase. 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello allegato A1.