Art. 18.
Validita'    dei    documenti    per    l'esercizio    dell'attivita'
                           radioamatoriale
  1.  I  documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali,
trasformate  per  effetto  dell'art.  15,  comma 3,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 447/2001 in autorizzazioni generali,
acquisiscono  il  valore  di  dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del
medesimo  decreto  presidenziale,  con  validita'  di  dieci  anni  a
decorrere:
    a) dalla  data  originaria  della licenza o da quella dell'ultimo
rinnovo per i documenti in essere al 1 gennaio 2002;
    b) dalla  data  di  scadenza  nel  caso  di  domande  di rinnovo,
presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
  2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va
apposta   sui   documenti,  abilitanti  all'esercizio  dell'attivita'
radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.
  3.  Alla  scadenza  di  cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a
produrre la dichiarazione di cui al modello allegato A1.