Art. 2.
                               Patente
  1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
  2.  In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti
di  operatore  di  stazione  di  radioamatore  di classe A e B devono
contenere  la  dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates -
HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02".
  3.  Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
o   B,   di  cui  al  comma  1,  sono  rilasciate  dagli  ispettorati
territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti
a  commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966.
  4.  Ai  cittadini  dei  Paesi  membri  della  CEPT e non membri che
attuano  la  raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente
"HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della
durata   superiore   a   tre   mesi,   e'  rilasciata  a  domanda  la
corrispondente patente italiana.
  5.  In  caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente
di  operatore,  il  titolare  e'  tenuto  a  chiedere  al  competente
ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
  6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
    a) copia  della  denuncia  presentata  alla autorita' di pubblica
sicurezza competente a riceverla;
    b) n. 2 fotografie formato tessera.