Art. 20. Autorizzazioni generali speciali 1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2003 Il Ministro: Gasparri