Art. 20.
                  Autorizzazioni generali speciali
  1.  Qualora  le  associazioni radioamatoriali legalmente costituite
non  siano  strutturate  statutariamente  in  sezioni  sul territorio
nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, lett. d) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001 va prodotta dalla
sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 febbraio 2003
                                                Il Ministro: Gasparri