Art. 3.
                                Esami
  1.  In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R
61-02  gli  esami  per il conseguimento delle patenti di classe A e B
consistono:
    a) per la patente di classe A:
      a1)  in  una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte
prima del programma di cui all'allegato D al presente decreto;
      a2)  in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la
capacita'  di  trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto
previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
    b) per la patente di classe B:
      b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
  2.  Nelle  prove  di esame si osservano le prescrizioni di cui agli
articoli 5,  6,  e  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
  3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
  4.  Il  testo  della  prova  pratica  di ricezione radiotelegrafica
eseguita   dal  candidato  deve  essere  facilmente  leggibile  e  la
trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
  5.  Gli  elaborati  degli esami devono essere conservati per almeno
sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
  6.  I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la
patente  di  classe A devono superare la prova pratica di ricezione e
trasmissione  di  segnali  in  codice Morse, di cui al comma 1, lett.
a2).
  7.  I  portatori  di  handicap  e  di patologie invalidanti, la cui
gravita'  impedisce  la  partecipazione alle prove di esame presso la
sede  stabilita  dal  competente  ispettorato  territoriale,  possono
chiedere  di  sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio
domicilio.  La  commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una
apposita  data  per  lo svolgimento degli esami dandone comunicazione
agli interessati.
  8.  Ai  candidati  che  abbiano  superato  le  prove  di  esame  e'
rilasciato l'attestato di cui allegato E.