Art. 5.
                       Esoneri prove di esami
  1.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 1214/1966, sono esonerati
da  tutte  le  prove,  sia  scritte  che  pratiche,  gli aspiranti al
conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti
titoli:
    a) certificato  di  radiotelegrafista  per  navi di classe prima,
seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
    b) diploma  di  radiotelegrafista  di  bordo,  rilasciato  da  un
istituto professionale di Stato.
  2.  Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di
uno dei seguenti titoli:
    a) certificato   generale  di  operatore  GMDSS,  rilasciato  dal
Ministero delle comunicazioni;
    b) laurea    in    ingegneria    nella   classe   dell'ingegneria
dell'informazione o equipollente;
    c) diploma  di  tecnico  in elettronica o equipollente conseguito
presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
  3.  I  candidati  al  conseguimento  della patente di classe A, che
abbiano  superato  la  sola  prova scritta di cui all'art. 3, possono
ottenere,  a  richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui
all'art. 2.
  4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che,
muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla
competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato
esami equivalenti a quelli previsti in Italia.