Art. 6. Nominativo 1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1o e' assegnato: a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.