Art. 6.
                             Nominativo
  1.  Il  nominativo,  di  cui all'art. 37 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  ottobre  2001, n. 447, e' formato da uno o piu'
caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito
da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere.
  2. Il nominativo di cui al comma 1o e' assegnato:
    a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
    b) alle  stazioni  di  radioamatore  esercite dai soggetti di cui
agli  articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.
447/2001.