Art. 7.
                       Acquisizione nominativo
  1.  I  titolari  di  patente radioamatoriale al fine di ottenere il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
    a) per  la  classe  A  al Ministero delle comunicazioni-direzione
generale concessioni e autorizzazioni;
    b) per  la  classe  B  all'ispettorato territoriale del Ministero
delle comunicazioni, competente per territorio.
  2.  Gli organi di cui al comma 1o rilasciano il nominativo entro 30
giorni dalla ricezione della relativa domanda.