Art. 2.
  Per  tutti  gli  interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8
agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
    per  le  relative  operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'Istituto
finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n.
346/1988.  Altresi',  ai  sensi  dell'art.  12, comma 2, del predetto
decreto  ministeriale,  in  ottemperanza  all'art.  6,  comma  6, del
decreto-legge   8   febbraio   1995,   n.   32,   convertito,   senza
modificazioni,  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti
dai  finanziamenti  erogati ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge
n.   46/1982,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
assistiti  da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di
prelazione  da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per  spese  di  giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del
codice  civile,  fatti  salvi  i  precedenti  diritti  di  prelazione
spettanti a terzi;
    la  durata  del  progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita' poste in essere dal contratto.