Articolo 10
                         Avanzo di esercizio

   1  La  somma  algebrica  delle  disponibilita' non impegnate e dei
maggiori  o  minori  accertamenti  di entrata costituisce l'avanzo di
esercizio.
   2   L'ammontare   dell'avanzo   e'  accertato  in  sede  di  conto
finanziario.
   3  Il  Segretario  generale,  dopo  gli  adempimenti  previsti dal
successivo  articolo 11, dispone con proprio decreto il trasferimento
dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva.
   4  Qualora il predetto avanzo superi del dieci per cento l'importo
dello stanziamento autorizzato annualmente per il funzionamento della
Presidenza,  il  Segretario generale propone al Presidente di versare
l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.