Articolo 10 Avanzo di esercizio 1 La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio. 2 L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di conto finanziario. 3 Il Segretario generale, dopo gli adempimenti previsti dal successivo articolo 11, dispone con proprio decreto il trasferimento dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva. 4 Qualora il predetto avanzo superi del dieci per cento l'importo dello stanziamento autorizzato annualmente per il funzionamento della Presidenza, il Segretario generale propone al Presidente di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.