Articolo 12
                          Fondo di riserva

   Il  fondo  di  riserva  e'  destinato,  nel  corso  dell'esercizio
finanziario,  all'aumento  degli  stanziamenti  di  altri capitoli di
spesa  nonche'  allo  stanziamento  di  fondi  su  capitoli  di nuova
istituzione.
   2   I  prelevamenti  dal  fondo  sono  disposti  con  decreto  del
Presidente, su proposta del Segretario generale.
   3 L'ammontare del fondo di riserva non puo' superare il cinque per
cento del totale delle spese correnti.
   4 Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.