Articolo 12 Fondo di riserva Il fondo di riserva e' destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonche' allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione. 2 I prelevamenti dal fondo sono disposti con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale. 3 L'ammontare del fondo di riserva non puo' superare il cinque per cento del totale delle spese correnti. 4 Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.