Articolo 13 Predisposizione e approvazione del conto finanziario 1 Il conto finanziario, predisposto entro il 30 aprile dall'Ufficio bilancio e ragioneria, unitamente al conto del patrimonio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui. Al conto finanziario e' allegato il conto patrimoniale predisposto dall'Ufficio bilancio e ragioneria in conformita' alle norme in materia di inventario dei beni dello Stato. 2 Nel conto sono rappresentate: a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) l'avanzo di esercizio; e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; f) l'elenco dei residui perenti. 3 Al conto sono allegati i decreti di variazione di bilancio. 4 Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del Segretario generale nella quale sono evidenziati: a) i risultati complessivi della gestione operativa e finanziaria dell'esercizio e gli eventuali scostamenti con riferimento agli obiettivi programmati; b) l'ammontare complessivo delle somme riportate, ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto; c) le eventuali economie di gestione destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione del comparto; d) la destinazione dell'avanzo di esercizio; e) la distribuzione per centri di responsabilita' delle spese strumentali comuni. 5 Entro il 15 maggio il Segretario generale presenta il conto finanziario al Presidente per l'approvazione. 6 In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, il Segretario generale trasmette il conto finanziario e la relazione, entro quindici giorni dall'approvazione, ai Presidenti delle Camere nonche' alla Corte dei conti ai fini del referto annuale. 7 Entro il 10 giugno il Segretario generale trasmette il conto finanziario e la relazione al Ministero della giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.