Articolo 13
        Predisposizione e approvazione del conto finanziario

   1   Il   conto   finanziario,   predisposto  entro  il  30  aprile
dall'Ufficio   bilancio   e   ragioneria,  unitamente  al  conto  del
patrimonio  comprende  i  risultati  della  gestione del bilancio per
l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui.
   Al conto finanziario e' allegato il conto patrimoniale predisposto
dall'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  in  conformita'  alle norme in
materia di inventario dei beni dello Stato.
   2 Nel conto sono rappresentate:

a) le   previsioni   iniziali,   le   variazioni  intercorse  durante
   l'esercizio finanziario e le previsioni definitive;
b) le  entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste
   da riscuotere;
c) le  spese  di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da
   pagare;
d) l'avanzo di esercizio;
e) la   gestione   dei   residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
   precedenti;
f) l'elenco dei residui perenti.

   3 Al conto sono allegati i decreti di variazione di bilancio.
   4  Il  conto  finanziario  e'  accompagnato  da  una relazione del
Segretario generale nella quale sono evidenziati:

a) i  risultati  complessivi  della  gestione operativa e finanziaria
   dell'esercizio  e  gli  eventuali scostamenti con riferimento agli
   obiettivi programmati;
b) l'ammontare   complessivo   delle   somme   riportate,   ai  sensi
   dell'articolo 11 del presente decreto;
c) le  eventuali  economie  di  gestione destinate ad incrementare le
   risorse   relative   all'incentivazione  della  produttivita'  del
   personale  ed  alla  retribuzione di risultato dei dirigenti, come
   disciplinate dalla contrattazione del comparto;
d) la destinazione dell'avanzo di esercizio;
e) la   distribuzione  per  centri  di  responsabilita'  delle  spese
   strumentali comuni.

   5  Entro  il  15  maggio  il Segretario generale presenta il conto
finanziario al Presidente per l'approvazione.
   6  In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del
decreto  legislativo,  il  Segretario  generale  trasmette  il  conto
finanziario  e la relazione, entro quindici giorni dall'approvazione,
ai  Presidenti  delle Camere nonche' alla Corte dei conti ai fini del
referto annuale.
   7  Entro  il  10  giugno il Segretario generale trasmette il conto
finanziario  e  la  relazione  al  Ministero  della giustizia, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.