Articolo 14
                      Residui attivi e passivi

   1  Con  decreto  del  Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria sono
accertate,  per  ogni  capitolo,  le  somme  da  conservarsi in conto
residui  per  impegni riferibili all'esercizio concluso, distinguendo
tra  quelle  riferibili  ad  ordinativi  diretti trasportati e quelle
relative ad impegni registrati in base ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate nelle scritture dell'Ufficio bilancio e ragioneria.
   2  I  residui  attivi  e  passivi  risultano  da scritture, e sono
distinti per esercizio di competenza.
   3 La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e'
trasferita  ai corrispondenti capitoli ed unita' previsionali di base
dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
   4  Con  decreto  del Segretario generale e' disposta la variazione
dei  residui  attivi e passivi rispetto a quelli accertati in sede di
conto finanziario.
   5    Possono    effettuarsi   dopo   il   primo   gennaio,   anche
antecedentemente  all'approvazione del conto finanziario, le spese di
competenza   dell'esercizio   precedente,  non  pagate  entro  il  31
dicembre,  nei  limiti  dell'ammontare  globale  dei  residui passivi
risultanti a tale data.