Articolo 14 Residui attivi e passivi 1 Con decreto del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria sono accertate, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, distinguendo tra quelle riferibili ad ordinativi diretti trasportati e quelle relative ad impegni registrati in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate nelle scritture dell'Ufficio bilancio e ragioneria. 2 I residui attivi e passivi risultano da scritture, e sono distinti per esercizio di competenza. 3 La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' trasferita ai corrispondenti capitoli ed unita' previsionali di base dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza. 4 Con decreto del Segretario generale e' disposta la variazione dei residui attivi e passivi rispetto a quelli accertati in sede di conto finanziario. 5 Possono effettuarsi dopo il primo gennaio, anche antecedentemente all'approvazione del conto finanziario, le spese di competenza dell'esercizio precedente, non pagate entro il 31 dicembre, nei limiti dell'ammontare globale dei residui passivi risultanti a tale data.