Articolo 15 Perenzione 1 I residui relativi alle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 2 I residui relativi alle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Presidenza abbia assunto obbligo di pagare in base a contratto, ovvero a titolo di compenso per opere prestate o per lavori eseguiti o forniture acquisite, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. 3 L'Ufficio bilancio e ragioneria cancella annualmente dal bilancio i residui passivi perenti e li iscrive in un apposito elenco. 4 Le somme relative ai residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi vanno a confluire in un fondo denominato "Fondo per la reiscrizione delle somme cadute in perenzione". 5 Qualora i creditori chiedano, al titolare del centro di responsabilita' o di spesa, il pagamento di crediti non prescritti, l'Ufficio bilancio e ragioneria provvedera' alla reiscrizione dei residui in conto competenza ai pertinenti capitoli, prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui al comma precedente. 6 Ove non ricorrano termini di prescrizione piu' brevi, trascorsi cinque anni dall'iscrizione nel fondo, i residui relativi a crediti non richiesti, sono cancellati con decreto del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria.