Articolo 15
                             Perenzione

   1  I  residui  relativi  alle  spese correnti, non pagati entro il
secondo   esercizio  successivo  a  quello  cui  si  riferiscono,  si
intendono  perenti  agli  effetti  amministrativi, quelli concernenti
spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere mantenuti in
bilancio   fino  al  terzo  esercizio  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono.
   2  I  residui  relativi alle spese in conto capitale, derivanti da
importi  che  la Presidenza abbia assunto obbligo di pagare in base a
contratto,  ovvero  a  titolo  di  compenso  per opere prestate o per
lavori  eseguiti  o  forniture acquisite, non pagati entro il settimo
esercizio  successivo  a  quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
   3   L'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  cancella  annualmente  dal
bilancio  i  residui  passivi  perenti  e  li  iscrive in un apposito
elenco.
   4  Le  somme  relative  ai residui dichiarati perenti agli effetti
amministrativi vanno a confluire in un fondo denominato "Fondo per la
reiscrizione delle somme cadute in perenzione".
   5  Qualora  i  creditori  chiedano,  al  titolare  del  centro  di
responsabilita'  o  di spesa, il pagamento di crediti non prescritti,
l'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  provvedera' alla reiscrizione dei
residui  in  conto  competenza  ai pertinenti capitoli, prelevando le
somme occorrenti dal fondo di cui al comma precedente.
   6  Ove non ricorrano termini di prescrizione piu' brevi, trascorsi
cinque  anni  dall'iscrizione nel fondo, i residui relativi a crediti
non  richiesti,  sono  cancellati  con  decreto del Capo dell'Ufficio
bilancio e ragioneria.