Articolo 2
                        Autonomia finanziaria

   1  La  Presidenza,  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo,  provvede  autonomamente  alla  gestione  delle  risorse
finanziarie  necessarie  ai  propri  fini istituzionali, in base alle
norme del presente decreto.
   2  La  Presidenza emana e aggiorna periodicamente il manuale delle
procedure  in  cui  sono indicati analiticamente, anche attraverso la
predisposizione  di  moduli  e  schemi,  le procedure ed i criteri da
seguire  per  l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attivita'.
Il manuale e' approvato dal Segretario generale su proposta congiunta
del  Capo  del  Dipartimento per le risorse strumentali, del Capo del
Dipartimento  per le risorse umane e del Capo dell'Ufficio bilancio e
ragioneria.