Articolo 2 Autonomia finanziaria 1 La Presidenza, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali, in base alle norme del presente decreto. 2 La Presidenza emana e aggiorna periodicamente il manuale delle procedure in cui sono indicati analiticamente, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le procedure ed i criteri da seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attivita'. Il manuale e' approvato dal Segretario generale su proposta congiunta del Capo del Dipartimento per le risorse strumentali, del Capo del Dipartimento per le risorse umane e del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria.