Articolo 21
                               Impegno

   1 Gli atti contenenti una decisione di spesa a carico del bilancio
della Presidenza sono trasmessi, a cura del responsabile, all'Ufficio
bilancio  e  ragioneria,  ai  fini  della  registrazione dei relativi
impegni  contabili,  contestualmente alla loro adozione ed unitamente
al rispettivo decreto d'impegno ed alla clausola di ordinazione della
spesa.
   2 Elementi del decreto di impegno sono:

a) la giustificazione in fatto e in diritto dell'importo della spesa;
b) l'esercizio, il capitolo a cui la spesa va imputata e l'importo;
c) la clausola di ordinazione della spesa, nelle evidenze disponibili
   al momento dell'impegno;
d) in caso di spese pluriennali, gli esercizi di riferimento.

   3  Chiuso  con  il  31  dicembre  l'esercizio  finanziario, nessun
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
   4  Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in
corso.  Nel caso di spese pluriennali, possono essere assunti impegni
a carico:

a) dell'esercizio   successivo,   ove  cio'  sia  indispensabile  per
   assicurare la continuita' dei servizi resi alla Presidenza;
b) degli  esercizi successivi, ove trattasi di spese per locazioni di
   immobili o di altre spese continuative o periodiche.

   5  L'impegno  non puo' eccedere lo stanziamento del capitolo ed e'
imputato  al  pertinente  capitolo, in relazione alla tipologia della
spesa.
   6  Quando  la  spesa viene accertata contestualmente al pagamento,
l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
   7  Al  momento  dell'approvazione  del  bilancio,  si  costituisce
automaticamente  l'impegno  sugli stanziamenti relativi alle seguenti
spese:

a) indennita'   spettanti  al  Presidente,  al  Vice  Presidente,  ai
   Ministri,   ai   Sottosegretari,  al  Segretario  generale  ed  ai
   Vicesegretari generali;
b) trattamento  economico  fondamentale  del  personale  dipendente e
   relativi oneri riflessi;
c) spese  dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge
   o regolamentari.