Articolo 22 Liquidazione 1 Il responsabile della spesa provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione. 2 L'accettazione dei duplicati di fatture e documenti, alla cui presentazione e' tenuto il creditore, e' consentita solo in via del tutto eccezionale e puo' essere ammessa solo con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamento e deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con le forme di cui all'art. 38 dello stesso D.P.R., da cui risulti che trattasi di duplicato di fattura in sostituzione di originale andato smarrito e che detto originale non e' stato ne' in tutto ne' in parte pagato. Dovra' essere dichiarato, inoltre, che dopo l'avvenuto pagamento a saldo non saranno richieste altre somme a tale titolo. 3 Il decreto di liquidazione contiene: a) le motivazioni che giustificano in fatto e in diritto la spesa, nonche' il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente articolo 21, comma 6; b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalita' di pagamento; c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno. 4 Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa in originale, nonche' la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni e l'iscrizione in inventario dei beni mobili.