Articolo 22
                            Liquidazione

   1  Il  responsabile  della  spesa provvede alla liquidazione sulla
base   di  fatture  e  documenti  presentati  in  originale,  atti  a
comprovare,  anche  ai  fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione
convenuta,  previo accertamento della regolarita' della prestazione e
della   rispondenza   della   stessa   ai  requisiti  quantitativi  e
qualitativi,  ai  termini  e  alle  condizioni  pattuite  e dopo aver
applicato  le  penali  previste  in  caso  di  ritardata  od inesatta
prestazione.
   2  L'accettazione  dei  duplicati di fatture e documenti, alla cui
presentazione  e'  tenuto il creditore, e' consentita solo in via del
tutto eccezionale e puo' essere ammessa solo con forme e cautele tali
da  evitare  reiterazioni  di  pagamento  e  deve essere corredata da
idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre  2000, n. 445, redatta con le forme di cui all'art. 38 dello
stesso D.P.R., da cui risulti che trattasi di duplicato di fattura in
sostituzione  di  originale andato smarrito e che detto originale non
e'  stato ne' in tutto ne' in parte pagato. Dovra' essere dichiarato,
inoltre,  che dopo l'avvenuto pagamento a saldo non saranno richieste
altre somme a tale titolo.
   3 Il decreto di liquidazione contiene:

a) le  motivazioni  che  giustificano in fatto e in diritto la spesa,
   nonche'  il  riferimento  al  decreto  di  impegno,  salvo  quanto
   previsto dal precedente articolo 21, comma 6;
b) l'esercizio,  il  capitolo  e  l'indicazione  delle  modalita'  di
   pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo
   stesso impegno.

   4  Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa
in  originale, nonche' la documentazione attestante il positivo esito
delle  verifiche  delle  prestazioni e l'iscrizione in inventario dei
beni mobili.