Articolo 26
                        Pagamento in generale

   1  I  pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria dello Stato, sulla
base  degli ordini trasmessi in via informatica dall'Ufficio bilancio
e ragioneria.
   2  I  pagamenti sui fondi di cassa sono effettuati in contanti dal
cassiere  della  Presidenza, ovvero dai cassieri di cui al successivo
articolo 30.
   3  Nei  casi  previsti all'articolo 31, i pagamenti possono essere
effettuati tramite carta di credito.
   4  La  Presidenza,  previo  esperimento  di  procedura ad evidenza
pubblica,  puo' stipulare convenzioni con istituti di credito, per il
pagamento al personale delle competenze accessorie.
   5  Il  pagamento  avviene  nei  tempi  stabiliti  dalle leggi, dai
regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal
decreto  legislativo  9  ottobre  2002  n.  231. Il tempo puo' essere
stabilito   anche   dal  contratto,  qualora  ne  risultino,  per  la
Presidenza,  condizioni  piu'  favorevoli  rispetto a quelle previste
dalle  norme  sopra  ricordate.  Le condizioni piu' favorevoli devono
risultare espressamente dal contratto.
   6 Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel
caso  di  contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato
prima  dell'inizio  della  prestazione o durante l'espletamento della
stessa,   previe   adeguate  garanzie  e  qualora  risultino  per  la
Presidenza  condizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  stabilite per i
pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni.
   7  Nei  casi  previsti dai commi 5 e 6, qualora l'ordine di pagare
sia  emesso  prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte
del  terzo,  il  responsabile  della  spesa  attesta espressamente le
condizioni   piu'  favorevoli  che  legittimano  l'anticipazione  del
pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.