Articolo 26 Pagamento in generale 1 I pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria dello Stato, sulla base degli ordini trasmessi in via informatica dall'Ufficio bilancio e ragioneria. 2 I pagamenti sui fondi di cassa sono effettuati in contanti dal cassiere della Presidenza, ovvero dai cassieri di cui al successivo articolo 30. 3 Nei casi previsti all'articolo 31, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito. 4 La Presidenza, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, puo' stipulare convenzioni con istituti di credito, per il pagamento al personale delle competenze accessorie. 5 Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il tempo puo' essere stabilito anche dal contratto, qualora ne risultino, per la Presidenza, condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalle norme sopra ricordate. Le condizioni piu' favorevoli devono risultare espressamente dal contratto. 6 Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato prima dell'inizio della prestazione o durante l'espletamento della stessa, previe adeguate garanzie e qualora risultino per la Presidenza condizioni piu' favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni. 7 Nei casi previsti dai commi 5 e 6, qualora l'ordine di pagare sia emesso prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte del terzo, il responsabile della spesa attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.