Articolo 28 Cassiere della Presidenza e pagamento sui fondi di cassa 1 La Presidenza, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 30, ha un unico cassiere, istituito presso il Segretariato generale che dipende funzionalmente dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria. 2 Il cassiere e' nominato per la durata di un triennio dal Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di una adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni gestione annuale, il Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria puo' disporre l'avvicendamento del cassiere. In caso di assenza o impedimento del cassiere, le funzioni sono svolte dal vice cassiere, nominato con le stesse modalita' del cassiere. 3 Con provvedimento del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria, viene adottato un "manuale operativo" contenente le regole a cui attenersi per il funzionamento della cassa. 4 Il cassiere della Presidenza: a) provvede all'effettuazione dei pagamenti, per conto di tutti i centri di responsabilita' della Presidenza, sui fondi di cassa; b) ha il dovere di custodire il denaro, i titoli ed i valori, dei quali risponde personalmente; c) tiene un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, i fondi di cassa esistenti all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, i fondi di cassa esistenti alla chiusura giornaliera. Sullo stesso registro annota i reintegri dei fondi; d) provvede ad annotare in un apposito registro eventuali valori o titoli in deposito che gli vengono affidati; e) sospende il pagamento, informandone il Segretario generale, ovvero, per i dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari, i rispettivi capi, qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento; f) trasmette all'Ufficio bilancio e ragioneria gli originali dei buoni di cassa insieme ai documenti giustificativi della spesa in originale, una volta effettuato il pagamento; g) presenta, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria; h) cura la trasmissione del flusso informatico attivato tra la Presidenza e l'istituto di credito che svolge il servizio di pagamento delle competenze accessorie al personale della Presidenza.