Articolo 28
      Cassiere della Presidenza e pagamento sui fondi di cassa

   1 La Presidenza, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 30,
ha  un  unico cassiere, istituito presso il Segretariato generale che
dipende funzionalmente dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria.
   2  Il  cassiere  e' nominato per la durata di un triennio dal Capo
dell'Ufficio  bilancio  e ragioneria tra gli impiegati di ruolo della
Presidenza   in  possesso  di  una  adeguata  preparazione  in  campo
amministrativo  e  contabile. Al termine di ogni gestione annuale, il
Capo    dell'Ufficio    bilancio    e    ragioneria   puo'   disporre
l'avvicendamento  del  cassiere. In caso di assenza o impedimento del
cassiere,  le funzioni sono svolte dal vice cassiere, nominato con le
stesse modalita' del cassiere.
   3  Con  provvedimento del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria,
viene  adottato  un  "manuale  operativo"  contenente le regole a cui
attenersi per il funzionamento della cassa.
   4 Il cassiere della Presidenza:

a) provvede  all'effettuazione  dei  pagamenti,  per conto di tutti i
   centri di responsabilita' della Presidenza, sui fondi di cassa;
b) ha  il  dovere  di  custodire il denaro, i titoli ed i valori, dei
   quali risponde personalmente;
c) tiene  un  registro  di cassa per tutte le operazioni di entrata e
   uscita  dal  quale  risultino,  giornalmente,  i  fondi  di  cassa
   esistenti  all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti
   eseguiti  nella giornata, i fondi di cassa esistenti alla chiusura
   giornaliera. Sullo stesso registro annota i reintegri dei fondi;
d) provvede  ad  annotare  in un apposito registro eventuali valori o
   titoli in deposito che gli vengono affidati;
e) sospende   il  pagamento,  informandone  il  Segretario  generale,
   ovvero, per i dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari, i
   rispettivi  capi,  qualora  siano  notificati  atti  giudiziari di
   opposizione o pignoramento;
f) trasmette  all'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  gli originali dei
   buoni  di cassa insieme ai documenti giustificativi della spesa in
   originale, una volta effettuato il pagamento;
g) presenta, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al capo
   dell'Ufficio bilancio e ragioneria;
h) cura  la  trasmissione  del  flusso  informatico  attivato  tra la
   Presidenza  e  l'istituto  di  credito  che  svolge il servizio di
   pagamento   delle   competenze   accessorie   al  personale  della
   Presidenza.