Articolo 29
         Reintegro dei fondi di cassa e versamento dei fondi
              non utilizzati al termine dell'esercizio

   1  I  fondi  di cassa del Segretariato generale e dei dipartimenti
affidati  a  Ministri e Sottosegretari sono reintegrati, su richiesta
del  cassiere della Presidenza, mediante ordini di pagamento a favore
dello stesso, tratti sulla Tesoreria Centrale dello Stato ed emessi a
firma dei responsabili della spesa.
   2  Le somme rimaste inutilizzate al termine di ogni esercizio sono
versate,  a  cura  dell'Ufficio  bilancio  e  ragioneria,  sul  conto
corrente  di  tesoreria intestato alla Presidenza ed aperto presso la
Tesoreria Centrale dello Stato.