Articolo 29 Reintegro dei fondi di cassa e versamento dei fondi non utilizzati al termine dell'esercizio 1 I fondi di cassa del Segretariato generale e dei dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari sono reintegrati, su richiesta del cassiere della Presidenza, mediante ordini di pagamento a favore dello stesso, tratti sulla Tesoreria Centrale dello Stato ed emessi a firma dei responsabili della spesa. 2 Le somme rimaste inutilizzate al termine di ogni esercizio sono versate, a cura dell'Ufficio bilancio e ragioneria, sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza ed aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.