Articolo 30 Cassieri della Funzione Pubblica e della Protezione Civile 1 La Funzione Pubblica e la Protezione Civile possono istituire, con decreto dei rispettivi capi dipartimento dai quali dipendono funzionalmente, un proprio cassiere e vice cassiere, nominati per la durata di un triennio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in possesso di un'adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni gestione annuale, i capi dipartimento possono disporre l'avvicendamento dei rispettivi cassieri. In caso di assenza o impedimento dei cassieri titolari, le funzioni sono svolte dai rispettivi vice cassieri. 2 I cassieri: a) provvedono all'effettuazione dei pagamenti sui rispettivi fondi di cassa; b) hanno il dovere di custodire il denaro, i titoli ed i valori, dei quali rispondono personalmente; c) tengono un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultano, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera. Sullo stesso registro annotano i reintegri di cui al comma 3; d) provvedono ad annotare in un apposito registro valori o titoli in deposito che vengono loro affidati ed annualmente presentano alla Corte dei conti il conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 e seguenti del regolamento per la contabilita' generale dello Stato; e) sospendono il pagamento, informandone il proprio capo dipartimento, qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento; f) effettuato il pagamento, in sede di richiesta di reintegro dei fondi a disposizione, trasmettono all'Ufficio bilancio e ragioneria gli originali dei buoni di cassa unitamente agli originali dei documenti giustificativi della spesa; g) presentano, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria. 3 Il reintegro del fondo e' disposto dal relativo responsabile della spesa. Il versamento in conto corrente di tesoreria delle somme rimaste inutilizzate al termine dell'esercizio e' disposto a cura dell'Ufficio bilancio e ragioneria.