Articolo 30
     Cassieri della Funzione Pubblica e della Protezione Civile

   1  La  Funzione Pubblica e la Protezione Civile possono istituire,
con  decreto  dei  rispettivi  capi  dipartimento dai quali dipendono
funzionalmente,  un proprio cassiere e vice cassiere, nominati per la
durata  di un triennio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in
possesso  di  un'adeguata  preparazione  in  campo  amministrativo  e
contabile.  Al  termine di ogni gestione annuale, i capi dipartimento
possono disporre l'avvicendamento dei rispettivi cassieri. In caso di
assenza  o impedimento dei cassieri titolari, le funzioni sono svolte
dai rispettivi vice cassieri.
   2 I cassieri:

a) provvedono all'effettuazione dei pagamenti sui rispettivi fondi di
   cassa;
b) hanno  il dovere di custodire il denaro, i titoli ed i valori, dei
   quali rispondono personalmente;
c) tengono  un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e
   uscita  dal  quale  risultano,  giornalmente,  il  fondo  di cassa
   esistente  all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti
   eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura
   giornaliera.  Sullo stesso registro annotano i reintegri di cui al
   comma 3;
d) provvedono  ad annotare in un apposito registro valori o titoli in
   deposito  che vengono loro affidati ed annualmente presentano alla
   Corte  dei  conti  il  conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 e
   seguenti del regolamento per la contabilita' generale dello Stato;
e) sospendono    il   pagamento,   informandone   il   proprio   capo
   dipartimento,   qualora   siano   notificati  atti  giudiziari  di
   opposizione o pignoramento;
f) effettuato  il  pagamento,  in  sede di richiesta di reintegro dei
   fondi   a   disposizione,   trasmettono   all'Ufficio  bilancio  e
   ragioneria  gli  originali  dei  buoni  di  cassa  unitamente agli
   originali dei documenti giustificativi della spesa;
g) presentano,  ogni  tre  mesi, il conto della gestione dei fondi al
   Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria.

   3  Il  reintegro  del  fondo e' disposto dal relativo responsabile
della spesa. Il versamento in conto corrente di tesoreria delle somme
rimaste  inutilizzate  al  termine  dell'esercizio e' disposto a cura
dell'Ufficio bilancio e ragioneria.