Articolo 31
                 Pagamento tramite carta di credito

   1  Il  pagamento, nei casi sottoelencati, potra' essere effettuato
con carta di credito:

a) spese di trasporto, vitto e alloggio da sostenersi in occasione di
   missioni;
b) spese di rappresentanza in Italia ed all'estero;
c) spese di organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni;
d) spese da sostenersi in occasione di visite di Stato.

   2 Il Presidente, il Vice Presidente, i Ministri, i Sottosegretari,
il  Segretario  generale,  nonche'  il  capo  del  dipartimento della
protezione  civile hanno in dotazione una carta di credito, per tutto
il periodo di durata della rispettiva carica.
   3  L'assegnazione  della  carta  di  credito  ad altri soggetti e'
disposta con decreto del Segretario generale, nel quale vengono anche
indicate le tipologie di spesa consentite.
   4  Il  Capo  del dipartimento della protezione civile, in deroga a
quanto  previsto dai commi 1 e 3, individua con proprio provvedimento
i criteri e le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle carte di
credito.
   5  Al  momento  della consegna e della restituzione della carta e'
redatto apposito verbale.
   6 L'assegnatario e' tenuto a:

a) utilizzare  la  carta  per  le  sole spese indicate nel decreto di
   assegnazione;
b) custodire la carta con la massima cautela;
c) far    pervenire    mensilmente,    all'ufficio   competente   per
   l'ordinazione  del  pagamento  a  favore  della societa' emittente
   della  carta  di  credito,  un riepilogo dell'utilizzo della carta
   corredato dalla documentazione giustificativa;
d) dare  immediata  comunicazione all'Autorita' di pubblica sicurezza
   ed  alla societa' emittente, nel caso di smarrimento o sottrazione
   della carta.

   7  Qualora  la  carta  abbia  anche funzione di bancomat, le somme
prelevate  sono  utilizzabili  solo  per  il  pagamento  delle  spese
previste   nel   decreto   di  assegnazione.  Dell'effettuazione  dei
pagamenti  in contanti deve essere data comunicazione nell'ambito del
riepilogo  di  cui  al  comma  6,  lettera c). Anche in tal caso deve
essere prodotta la documentazione giustificativa dell'utilizzo.
   8  Qualora  siano  effettuati pagamenti di spese non riconducibili
alle  fattispecie  previste,  le  stesse  non  potranno  gravare  sul
bilancio  della  Presidenza,  Si  attiveranno  in  tal caso, da parte
dell'Ufficio  bilancio  e  ragioneria, le corrispondenti procedure di
recupero.
   9  Il  Segretario  generale,  previo  esperimento  di procedura ad
evidenza  pubblica,  provvede  a stipulare convenzioni con una o piu'
societa' emittenti carte di credito. Le convenzioni riportano:

a) la durata;
b) l'eventuale costo per il rilascio: per l'utilizzo e per il rinnovo
   della carta;
c) il periodo di validita' della carta;
d) la periodicita' dell'invio dell'estratto conto;
e) le  modalita'  relative  alla  sostituzione della carta in caso di
   smarrimento o sottrazione;
f) la determinazione di soglie massime di credito;
g) la  previsione  per  la  Presidenza  della facolta' di recedere in
   qualsiasi momento.

   10 Con provvedimento del Segretario generale puo' essere disposto,
in  via sperimentale, l'utilizzo di carte di credito per il pagamento
di spese di funzionamento.